Art. 1
1.
Il
primo comma dell' art. 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15
, è sostituito dal presente: "
L' indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell' art. 29 dello Statuto regionale, in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alla indennità speciale spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 85 per cento per il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale; b) 75 per cento per i componenti l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i presidenti ed i vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i membri della Giunta regionale; c) 65 per cento per i consiglieri regionali.
"
Art. 3
1.
L'
art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11
, è sostituito dal seguente: "
Per il funzionamento dei Gruppi consiliari viene corrisposto inoltre un contributo fisso da erogarsi mensilmente con mandato intestato ai presidenti dei gruppi consiliari, rappresentato: a) da una quota di lire 300.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza; b) da una quota di lire 100.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo, oltre al primo
".
Art. 4
1.
Il
primo comma dell' art. 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 20
, è sostituito dal seguente: "
Ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione è corrisposto, quale integrazione perequativa della indennità di cui alla
legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, un
rimborso forfettario mensile per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza abituale e la sede regionale e alla permanenza in sede per l' espletamento delle funzioni inerenti il mandato, nelle seguenti misure nette, variabili in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede regionale e a seconda delle funzioni svolte o della carica ricoperta: a) consiglieri regionali fino a 30 km. lire 75.000, fino a 60 km. lire 150.000, oltre 60 km. lire 225.000; // b) componenti Giunta e Ufficio di presidenza Consiglio regionale, presidenti e vice presidenti commissioni consiliari permanenti fino a 30 km. lire 120.000, fino a 60 km. lire 240.000, oltre 60 km. lire 360.000; // c) Presidente del Consiglio e della Giunta regionale fino a 30 km. lire 150.000, fino a 60 km. lire 300.000, oltre 60 km. Lire 450.000.
"
Art. 6
1.
Il maggiore onere derivante dall' attuazione della presente legge è calcolato in lire 81.543.300 per il 1975 e in lire 163.086.600 per il 1976 ed anni successivi. Ad esso si farà fronte per il 1975 mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione del corrispondente esercizio:
in aumento
Cap. 20 L. 65.343.300
Cap. 60 L. 16.200.000
Totale in aumento L. 81.543.300
in diminuzione
Cap. 40 L. 67.000.000
Cap. 70 L. 14.543.300
Totale in diminuzione L. 81.543.300
Il maggior onere per il 1976 sarà previsto nei seguenti capitoli del bilancio del corrispondente esercizio:
Cap. 20 L. 130.786.600
Cap. 60 L. 32.400.000
Totale L. 163.086.600
e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo comune di cui alla
legge 16 maggio 1970, n. 281
.