ARTICOLO 1
1.
La Regione, nell' ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dall' art. 4 dello Statuto istituisce la Consulta regionale per i problemi della donna.
2.
Essa avrà lo scopo di affrontare, attraverso l' attività di ricerca, di studio, documentazione, i problemi della condizione della donna nella società .
ARTICOLO 2
1.
La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
b)
undici membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette;
c)
un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni femminili democratiche a carattere nazionale e non più di tre di quelle a carattere locale operanti nella regione designati dalle stesse;
d)
un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche degli emigranti operanti a livello regionale, designato dalle stesse;
e)
tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
f)
un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche operanti a livello regionale nei settori dell' agricoltura, dell' artigianato, del commercio, della cooperazione e dell' industria, designato dalle stesse;
g)
un rappresentante designato dalla sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani ( ANCI);
h)
un rappresentante designato dalla sezione regionale dell' Unione province italiane( UPI);
i)
un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione dell' Università ;
l)
un rappresentante designato dal Tribunale per i minorenni.
2.
Le organizzazioni e le associazioni di cui ai punti c), d), e), f) sono individuate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, tra quelle maggiormente rappresentative.
3.
I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
ARTICOLO 3
1.
La Consulta regionale esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:
a)
adottare a maggioranza dei due terzi il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e le eventuali modifiche;
b)
costituire commissioni o gruppi di studio per l' esame di problemi specifici chiamando a partecipare di volta in volta quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e le conoscenze presenti nella comunità regionale;
c)
studiare i problemi annessi alla condizione femminile in rapporto all' assetto economico e sociale della regione, alle condizioni di vita e di lavoro della donna;
d)
esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale e formulare proposte in tema di servizi sociali e di occupazione nella prospettiva del superamento degli squilibri esistenti;
e)
proporre agli organi della Regione l' adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela della donna nell' ambito della competenza regionale;
f)
segnalare l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'
art. 121 della Costituzione
, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;
g)
favorire la costituzione di Consulte comunali e comprensoriali;
h)
convocare conferenze e convegni sui problemi connessi alla condizione femminile, anche in collegamento con le altre Regioni;
i)
curare la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.
ARTICOLO 4
1.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall' esercizio 1976, la spesa annua di lire 30 milioni da imputare al capitolo 2400 - di nuova istituzione nel Titolo I, sezione IV, rubrica 10 - denominato " Spesa per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi della donna".
2.
All' onere relativo all' anno 1976 sarà fatto fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 3130 denominato: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".