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Legge regionale 17 novembre 1976 (1), n.38


LEGGE REGIONALE n.38 del 17 Novembre 1976 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 38 del 17 Novembre 1976 (1)
Consulta regionale sui problemi della donna.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50 del 24/11/1976


ARTICOLO 1

1. La Regione, nell' ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dall' art. 4 dello Statuto istituisce la Consulta regionale per i problemi della donna.

2. Essa avrà lo scopo di affrontare, attraverso l' attività di ricerca, di studio, documentazione, i problemi della condizione della donna nella società .

ARTICOLO 2

1. La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

b) undici membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato a sette;

c) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni femminili democratiche a carattere nazionale e non più di tre di quelle a carattere locale operanti nella regione designati dalle stesse;

d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche degli emigranti operanti a livello regionale, designato dalle stesse;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante di ciascuna delle associazioni democratiche operanti a livello regionale nei settori dell' agricoltura, dell' artigianato, del commercio, della cooperazione e dell' industria, designato dalle stesse;

g) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani ( ANCI);

h) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell' Unione province italiane( UPI);

i) un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione dell' Università ;

l) un rappresentante designato dal Tribunale per i minorenni.

2. Le organizzazioni e le associazioni di cui ai punti c), d), e), f) sono individuate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, tra quelle maggiormente rappresentative.

3. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.

ARTICOLO 3

1. La Consulta regionale esercita le seguenti funzioni nei limiti delle attribuzioni della Regione ed ai fini di proposte di legge dello Stato:

a) adottare a maggioranza dei due terzi il regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e le eventuali modifiche;

b) costituire commissioni o gruppi di studio per l' esame di problemi specifici chiamando a partecipare di volta in volta quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e le conoscenze presenti nella comunità regionale;

c) studiare i problemi annessi alla condizione femminile in rapporto all' assetto economico e sociale della regione, alle condizioni di vita e di lavoro della donna;

d) esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale e formulare proposte in tema di servizi sociali e di occupazione nella prospettiva del superamento degli squilibri esistenti;

e) proporre agli organi della Regione l' adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela della donna nell' ambito della competenza regionale;

f) segnalare l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione , provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

g) favorire la costituzione di Consulte comunali e comprensoriali;

h) convocare conferenze e convegni sui problemi connessi alla condizione femminile, anche in collegamento con le altre Regioni;

i) curare la raccolta e la diffusione del materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.

ARTICOLO 4

1. Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, a partire dall' esercizio 1976, la spesa annua di lire 30 milioni da imputare al capitolo 2400 - di nuova istituzione nel Titolo I, sezione IV, rubrica 10 - denominato " Spesa per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi della donna".

2. All' onere relativo all' anno 1976 sarà fatto fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 3130 denominato: " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 18 novembre 1987, n. 51, art. 8