ARTICOLO UNICO
1.
Sino all' entrata in vigore della legge regionale relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1977 e, comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1977, è autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l' anno finanziario stesso secondo lo stato di previsione e con l' osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell' esercizio finanziario 1977, presentato dalla Giunta regionale all' esame del Consiglio regionale.
2.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127, comma secondo, della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.