ARTICOLO 1
1.
E' autorizzato l' accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1977, giusta l' annesso stato di previsione dell' ENTRATA di lire 110.029.703.065
(Tabella A).
ARTICOLO 2
1.
E' approvato in lire 110.029.703.065 il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1977 come dall' annesso stato di previsione della SPESA (Tabella B).
ARTICOLO 3
1.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' anno finanziario 1977, entro i limiti e in conformità dello stato di previsione di cui al precedente art. 2.
ARTICOLO 4
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1977, annesso alla presente legge.
ARTICOLO 5
1.
Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1977, le seguenti spese di cui alle leggi regionali 23 febbraio 1973, n. 12 e 3 settembre 1974, n. 56:
a)
lire 50.000.000 con iscrizione al capitolo 2460 " Mantenimento inabili al lavoro che si trovano nelle condizioni di cui all' art. 154 del TU delle leggi di pubblica sicurezza e rimborso spese sostenute dai Comuni nello svolgimento delle funzioni delegate. Interventi a favore dei nefropatici cronici";
b)
lire 680.000.000 con iscrizione al capitolo 2470 " Concorsi nelle spese per il mantenimento di minori, degli inabili al lavoro e degli anziani che si trovino in stato di indigenza sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati".
ARTICOLO 6
1.
E' autorizzata, per l' anno finanziario 1977, ai sensi della
legge regionale 5 maggio 1976, n. 20
, la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione al cap. 2570 " Contributi a favore del movimento cooperativo".
ARTICOLO 7
1.
E' autorizzata, per l' anno finanziario 1977, ai sensi della
legge regionale 12 maggio 1976, n. 21
, la spesa di lire 250.000.000 con l' iscrizione al cap. 2590 " Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie".
ARTICOLO 8
1.
Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1977 le seguenti spese di cui alla
legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
:
a)
lire 560.000.000 con iscrizione al capitolo 2920 " Contributi della Regione per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane";
b)
lire 60.000.000 con iscrizione al capitolo 2921 " Contributi per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia";
c)
lire 40.000.000 con iscrizione al capitolo 2940 " Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese ed oneri per l' esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane";
d)
lire 100.000.000 con iscrizione al capitolo 4570 " Contributi in conto capitale alle cooperative ed ai Consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi";
e)
lire 150.000.000 con iscrizione al capitolo 4571 " Contributi sui mutui contratti dalle Cooperative e Consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi";
f)
lire 40.000.000 con iscrizione al capitolo 4572 " Contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia";
g)
lire 50.000.000 con iscrizione al capitolo 4573 " Contributo regionale in conto capitale per favorire l' associazionismo tra gli artigiani".
ARTICOLO 9
1.
E' autorizzata per l' anno finanziario 1977, ai sensi della
legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8
, la spesa di lire 20.000.000 con iscrizione al cap. 2461: " Spese per il servizio di assistenza ai nefropatici cronici".
ARTICOLO 11
1.
Per l' anno finanziario 1977 è sospesa l' efficacia delle seguenti leggi regionali:
- 26 maggio 1975, n. 37, concernente l' istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazione sull'attività formativa;
- 23 aprile 1974, n. 27, concernente le norme sul referendum popolare abrogativo di leggi e regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di carattere generale e sul referendum consultivo.
2.
In conseguenza è disposta la eliminazione dei rispettivi stanziamenti di lire 30.000.000 dal cap. 2550 della spesa, di lire 20.000.000 dal cap. 490.
3.
Per l' anno finanziario 1977 è altresì sospesa l' efficacia della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, limitatamente all' autorizzazione di spesa prevista al cap. 4470 per l' attuazione del programma di cui al titolo III della legge medesima.
ARTICOLO 13
1.
In osservanza a quanto prescritto dall' art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, su parere conforme della Giunta medesima, a iscrivere con proprio decreto, nella parte passiva del bilancio e in corrispondenza con gli accertamenti dell' Entrata, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad Enti e Istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.
2.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi del precedente comma, sono quelli descritti nell' elenco n. 2 annesso alla tabella B) - Spesa, del bilancio approvato con la presente legge.
ARTICOLO 14
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a iscrivere - con proprio decreto su parere della Giunta regionale - ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi, della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l' attuazione di leggi speciali dello Stato e per l' espletamento di funzioni da questo delegate alla Regione.
2.
Il Presidente della Giunta regionale è inoltre autorizzato a istituire nuovi capitoli nello stato di previsione dell' Entrata in corrispondenza all' accertamento di nuovi cespiti e proventi non previsti nel bilancio.
ARTICOLO 15
1.
Sono considerate spese obbligatorie e d' ordine, agli effetti di cui all' art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quelle descritte nell' elenco n. 1 allegato alla Tabella B) - Spesa.
2.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, su conforme parere della Giunta medesima il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel primo comma del presente articolo, nonchè per il pagamento di residui passivi di spese correnti eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi degli articoli 36 e 40 del predetto regio decreto.
ARTICOLO 16
1.
In osservanza dell' art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e dell' art. 136 del relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare - su conforme parere della Giunta regionale - con proprio decreto da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale - somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", capitolo 3120, e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 17
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, su parere conforme della Giunta regionale, alle variazioni di bilancio occorrenti per l' applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del bilancio di previsione e che precisino l' entità della spesa e la denominazione dei capitoli.