link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 27 agosto 1977 (1), n.50


Legge regionale n.50 del 27 agosto 1977 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
Legge regionale n. 50 del 27 agosto 1977 (1)
Disciplina per le nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti od Istituzioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del 07/09/1977


Art. 1

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l' elenco delle nomine e delle designazioni da effettuarsi dalla Regione nell' anno successivo, e in base a leggi, regolamenti e convenzioni, per incarichi di qualunque tipo presso enti ed istituti pubblici e privati, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, e le relative date di scadenza.

2. L' elenco dovrà indicare:

a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi di cui al precedente comma;

b) le norme legislative e regolamentari e le convenzioni che prevedono, tra l' altro, le condizioni per le candidature all' incarico;

c) gli organi od uffici regionali cui spetta di provvedere alla nomina o designazione;

d) i compensi previsti a qualsiasi titolo, nel corso di un anno, per ogni incarico da parte della Regione o degli enti, istituti ed organismi interessati, secondo quanto dichiarato da questi all' Ufficio di presidenza;

e) i nominativi delle persone in carica alla scadenza.

3. Qualora, nel corso dell' anno successivo occorresse procedere a nomine e designazioni che non sia stato possibile rendere pubbliche nel termine di cui al primo comma, l' Ufficio di presidenza provvederà alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Analoga procedura verrà seguita qualora si rendesse necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Art. 2

1. I consiglieri regionali, i gruppi consiliari, la Giunta regionale, possono presentare proposte di candidature all' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del mandato.

Art. 3

1. Il proponente o i proponenti, specificando i motivi che giustificano la scelta ed in specie le capacità professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, dovranno presentare una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

1) dati anagrafici completi e residenza;

2) titolo di studio;

3) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente.

Art. 4

1. L' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si riunisce entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle proposte e, esaminate le indicazioni, sentiti eventualmente i proponenti, constata la regolare presentazione delle candidature e ne informa i consiglieri regionali con una relazione.

Art. 5

1. I candidati sono invitati dall' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro 24 ore dalla convocazione dell' organo che deve procedere alla nomina, a produrre, unitamente alla dichiarazione di disponibilità alla accettazione anche una dichiarazione che precisi:

a) l' esistenza o meno di conflitti di interessi con gli incarichi per i quali è proposta la candidatura;

b) l' esistenza o meno di sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa di qualunque natura, nonchè di carichi pendenti, e di non aver liti pendenti con enti pubblici od istituti per i quali è avanzata la candidatura;

c) la presentazione, se dovuta, della denuncia annuale dei redditi con indicazione del totale del reddito tassabile;

d) la conferma, con eventuali rettifiche, della veridicità dei dati indicati nella relazione presentata dal proponente o dai proponenti la candidatura.

2. La non veridicità dei dati rende improcedibile la candidatura e comporta, nel caso venga accertata successivamente alla delibera di nomina, la revoca immediata dell' incarico e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento con le motivazioni per le quali è disposto.

Art. 6

1. L' organo competente procede alla nomina, decorsi 15 giorni dall' invio della relazione ai consiglieri.

Art. 7

1. Gli incarichi presso gli enti, istituti ed organismi di cui al primo comma del precedente art. 1 non sono cumulabili, salvo il caso dei sindaci revisori per i quali sia richiesta l' iscrizione all'albo.

Art. 8

1. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all' organo che ha proceduto alla nomina, qualora ne vengano richieste, anche da un singolo consigliere, un resoconto annuale della attività svolta.

Art. 9

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni di competenza regionale, esclusi i casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed i casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale.

Art. 10

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è pubblicato l' elenco delle nomine effettuate nel corso dell' anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Art. 11

1. Presso l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è anche istituito un albo di esperti da cui trarre i componenti di commissioni di concorso.

2. Hanno facoltà di proposta dei nominativi gli stessi soggetti di cui all' art. 2.

3. Per l' iscrizione nell' albo di esperti valgono modalità e procedure previste dalla presente legge per i candidati agli incarichi presso enti o istituti pubblici.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 27 ottobre 1981, n. 71, art. 8