ARTICOLO UNICO
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'
art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
" Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni", è autorizzata, per l' anno 1977 la spesa di lire 140.000.000.
2.
La spesa medesima sarà imputata al cap. 2700 " Spesa per biblioteche, musei, archivi di Enti locali o di interesse locale del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e ad essa si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 4680 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1977, numero d' ordine 15 e 16).