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Legge regionale 6 dicembre 1977, n.60


LEGGE REGIONALE n.60 del 6 Dicembre 1977

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 60 del 6 Dicembre 1977
Variazione al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1977.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 55 del 12/12/1977


ARTICOLO 1

1. Al bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977 sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella A).

ARTICOLO 2

1. Le rate di ammortamento dei mutui autorizzati e non contratti, iscritte nel bilancio dell' esercizio 1977 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1974, n. 10, (relativamente alla quota di mutuo di lire 3.562 milioni); 6 marzo 1975, n. 10 (relativamente alla quota di lire 900 milioni); 6 luglio 1976, n. 30 e 21 luglio 1976, n. 33, sono dichiarate non più necessarie nell'esercizio medesimo per lo scopo previsto e, pertanto, si dispone il loro utilizzo per integrare le maggiori occorrenze finanziarie previste dalla presente legge, nonchè la loro iscrizione nel bilancio dell' esercizio successivo a quello finale indicato nelle suddette leggi autorizzative di spesa.

ARTICOLO 3

1. I limiti di impegno già previsti per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali ai sensi dell' art. 16, lettera c), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come modificata con leggi 20 marzo 1975, n. 14; 23 gennaio 1976, n. 8; 3 febbraio 1977, n. 9 e 1º settembre 1977, n. 53 - sono così stabiliti:
 
- lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977;
 
- lire 600 milioni per l' anno 1978.

2. In conseguenza le annualità da iscrivere in bilancio al cap. 3810 sono così determinate:
 
- lire 50 milioni per l' anno 1975;
 
- lire 100 milioni per l' anno 1976;
 
- lire 150 milioni per l' anno 1977;
 
- lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 2009;
 
- lire 700 milioni per l' anno 2010;
 
- lire 650 milioni per l' anno 2011;
 
- lire 600 milioni per l' anno 2012.

3. I limiti di impegno per la concessione delle fideiussioni di cui all' art. 16, lettera e), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 - come modificata con leggi 20 marzo 1975, n. 14; 23 gennaio 1976, n. 8 e 3 febbraio 1977, n. 9, - sono così stabiliti:
 
- lire 20 milioni per l' anno 1977;
 
- lire 100 milioni per l' anno 1978.

4. In conseguenza le annualità da iscrivere in bilancio al cap. 4280 sono così determinate:
 
- lire 20 milioni per l' anno 1977;
 
- lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 2011;
 
- lire 100 milioni per l' esercizio 2012.

ARTICOLO 4

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' art. 3, lettera a), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , è autorizzata per l' anno 1977, la spesa di lire 693 milioni, alla quale si fa fronte con la variazione di cui al precedente art. 1.

2. I fondi suddetti sono ripartiti come indicato nella tabella D) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

1. E' autorizzata, a decorrere dall' anno 1978, l' ulteriore spesa annua di lire 10.237.480 per l' ammortamento del mutuo di lire 9.762 milioni di cui all' art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All' onere suddetto è fatto fronte con quota della economia accertata nella spesa di ammortamento del mutuo di lire 3.500 milioni contratto in esecuzione della legge regionale 12 maggio 1976, n. 23 .

ARTICOLO 6

1. Per le finalità della legge regionale 5 maggio 1976, n. 20 è autorizzata, limitatamente all' anno 1977, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni da iscrivere al cap. 2570 del relativo bilancio.

2. All' onere suddetto è fatto fronte con la variazione di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 7

1. In deroga al disposto della legge regionale 25 luglio 1974, n. 42 , il fabbisogno di spesa per l' erogazione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore è stabilito, limitatamente all' anno 1977, in lire 1.687 milioni.

ARTICOLO 8

1. L' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1977 e concernente la destinazione del fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) è sostituito con quello riportato nella tabella B) allegata alla presente legge.

2. L' allegato n. 3 al bilancio di previsione dell' esercizio 1977, concernente la destinazione della quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , è sostituito con quello riportato nella tabella C), allegata alla presente legge.



ALLEGATI:

Tabella A)
 
Variazioni al bilancio di previsione dell' entrata e della spesa per l' esercizio 1977
 
Tabella B)
 
Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l' esercizio 1977 concernente la destinazione del fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
 
Tabella C)
 
Destinazione della quota del fondo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all' art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
 
Tabella D)
 
Piano di riparto del fondo di L. 693.000.000 Stanziato al cap. 3880 per le finalità di cui all' art. 3, lett. a, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 .