Atto abrogato
1. Il primo comma dell' art. 55 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 , è modificato come segue: " Le votazioni si fanno per alzata di mano o con sistema elettronico, a meno che tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale ".
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Abrogata dalla L.R. 24 agosto 1981, n. 62, art. 69, comma 1