ARTICOLO UNICO
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Sino all' entrata in vigore della legge regionale relativa all' approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1978, e comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1978, è autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l' anno finanziario stesso secondo lo stato di previsione e con l' osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell' esercizio finanziario 1978, presentato dalla Giunta regionale all'esame del Consiglio.