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Legge regionale , n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del

Date di vigenza

13/04/1978 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 Aprile 1978 , n. 18
Delega alle Province, ai sensi dell' art. 96, secondo comma, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 delle attività istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 12/04/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le funzioni amministrative di cui all' art. 96, secondo comma, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , istitutiva dell' albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono delegate alle Province di Perugia e Terni, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.

ARTICOLO 2

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità delle leggi vigenti e delle direttive governative.

2. Nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo le Province trasmettono al Comitato regionale, di cui all' art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all' espletamento delle sue funzioni.

3. Le direttive emanate dagli organi statali per l' esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente articolo 1 sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegati.

ARTICOLO 3

1. Qualora le Province non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.

ARTICOLO 4

1. All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente con riferimento all' art. 131 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ai decreti del Ministero dei trasporti 4 agosto 1977, 1 ottobre 1977, 11 ottobre 1977.

2. La ripartizione delle spese tra le due Province suddette è determinata con atto della Giunta regionale rispettivamente sulla base del numero delle domande istruite dalle Province interessate nel corso dei singoli anni.

ARTICOLO 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale e ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 aprile 1978

MARRI