ARTICOLO 1
1.
Le funzioni amministrative di cui all'
art. 96, secondo comma, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell' albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in riferimento alla
legge 6 giugno 1974, n. 298
, istitutiva dell' albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono delegate alle Province di Perugia e Terni, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza.
ARTICOLO 2
1.
Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale in conformità delle leggi vigenti e delle direttive governative.
2.
Nell' esercizio delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo le Province trasmettono al Comitato regionale, di cui all'
art. 10 della legge 6 giugno 1974, n. 298
, tutte le informazioni da questo richieste e necessarie all' espletamento delle sue funzioni.
3.
Le direttive emanate dagli organi statali per l' esercizio delle funzioni amministrative di cui al
precedente articolo 1
sono trasmesse dalla Regione agli Enti delegati.
ARTICOLO 3
1.
Qualora le Province non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentite le medesime e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad esse nel compimento degli atti.
ARTICOLO 4
1.
All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti di bilancio che vengono determinati annualmente con riferimento all'
art. 131 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e ai decreti del Ministero dei trasporti 4 agosto 1977, 1 ottobre 1977, 11 ottobre 1977.
2.
La ripartizione delle spese tra le due Province suddette è determinata con atto della Giunta regionale rispettivamente sulla base del numero delle domande istruite dalle Province interessate nel corso dei singoli anni.