ARTICOLO 1
1.
Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1978 giusta l' annesso stato di previsione dell' Entrata di lire 153.086.791.290 (Tabella A).
ARTICOLO 2
1.
E' approvato in lire 153.086.791.290 il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1978 come dall' annesso stato di previsione della Spesa (Tabella B).
ARTICOLO 3
1.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l' anno finanziario 1978 entro i limiti e in conformità dello stato di previsione di cui al
precedente art. 2
.
ARTICOLO 4
1.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l' anno finanziario 1978, annesso alla presente legge.
ARTICOLO 5
1.
Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1978, le seguenti spese di cui alle leggi regionali 23 febbraio 1973, n. 12 (modificata con
legge 26 maggio 1977, n. 22
), 22 ottobre 1973, n. 36 e 27 gennaio 1977, n. 8:
a)
L. 730.000.000 con iscrizione al capitolo 2470 " Concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli anziani e degli inabili al lavoro";
b)
L. 30.000.000 con iscrizione al capitolo 2330 " Borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica";
c)
L. 50.000.000 con iscrizione al capitolo 2461 " Spese per il servizio di assistenza ai neuropatici cronici".
ARTICOLO 6
1.
E' autorizzata per l' anno finanziario 1978 ai sensi della
legge regionale 5 maggio 1976, n. 20
, la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione al Cap. 2570 " Contributi a favore del movimento cooperativo".
ARTICOLO 7
1.
E' autorizzata per l' anno finanziario 1978, ai sensi della
legge regionale 12 maggio 1976, n. 21
, la spesa di L. 316.000.000 con iscrizione al Cap. 2530 " Contributi della Regione per il fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie".
ARTICOLO 8
1.
E' autorizzata, per l' anno finanziario 1978, ai sensi della
legge 4 luglio 1977, n. 32
, la spesa di L. 60.000.000 con iscrizione al Cap. 1190 " Spese per la istituzione e il funzionamento dello schedario degli allevamenti zootecnici".
ARTICOLO 9
1.
Sono autorizzate, per l' anno finanziario 1978, le seguenti spese di cui alla
legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
:
a)
L. 560.000.000 con iscrizione al capitolo 2920 " Contributi della Regione per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane";
b)
L. 200.000.000 con iscrizione al capitolo 2921 " Contributi per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane aderenti a cooperative artigiane di garanzia";
c)
L. 40.000.000 con iscrizione al capitolo 2940 " Rimborso alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni delle spese ed oneri per l' esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane";
d)
L. 100.000.000 con iscrizione al capitolo 4570 " Contributi in conto capitale alle cooperative ed ai Consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi";
e)
Ulteriore limite d' impegno di L. 150.000.000 con iscrizione al capitolo 4571 " Contributi su mutui contratti dalle Cooperative e Consorzi artigiani per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento dei laboratori compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi";
f)
L. 40.000.000 con iscrizione al capitolo 4572 " Contributi in conto capitale a favore di cooperative artigiane di garanzia";
g)
L. 50.000.000 con iscrizione al capitolo 4573 " Contributo regionale in conto capitale per favorire l'associazionismo tra gli artigiani".
ARTICOLO 11
1.
Per l' anno finanziario 1978 è sospesa l' efficacia della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, limitatamente all' autorizzazione di spesa prevista ai Capp. 4470 e 4471 per l' attuazione del programma di cui al tit. III della legge medesima, nonchè della
legge regionale 9 agosto 1974, n. 46
limitatamente all' autorizzazione di spesa prevista al Cap. 4640 per le provvidenze straordinarie a favore delle botteghe artigiane umbre.
2.
In conseguenza è disposta la eliminazione dei rispettivi stanziamenti di L. 30.000.000 dal Cap. 2550, di L. 680.000.000 dal Cap. 4470, di L. 20.000.000 dal Cap. 4471 e di L. 90.000.000 dal Cap. 4640.
ARTICOLO 12
1.
Gli stanziamenti di bilancio di cui alle leggi 23 gennaio 1974, n. 6 (Cap. 2445) - concernente l' assegno integrativo di natalità a favore delle coltivatrici dirette - e 6 marzo 1975, n. 11 (Cap. 2410) concernente la disciplina delle attività per l' assistenza estiva ed invernale in favore dei minori e principi per l' esercizio delle funzioni regionali delegate in materia - sono ridotti, per l' esercizio 1978, rispettivamente a L. 40.000.000 e a L. 100.000.000.
ARTICOLO 13
1.
In deroga al disposto della
legge regionale 25 luglio 1974, n. 42
il fabbisogno di spesa per l' erogazione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore è stabilito, per l' anno 1978, in lire 1.690.000.000.
ARTICOLO 15
1.
In osservanza a quanto prescritto dall'
art. 41 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato, la Giunta regionale è autorizzata a iscrivere, con propria deliberazione, nella parte passiva del bilancio e in corrispondenza con gli accertamenti dell' Entrata, gli stanziamenti occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad Enti ed Istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.
2.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di iscrivere somme ai sensi del precedente comma, sono quelli descritti nell' elenco n. 2 annesso alla Tabella B) - Spesa, del bilancio approvato con la presente legge.
ARTICOLO 16
1.
La Giunta regionale è autorizzata a istituire nuovi capitoli nello stato di previsione dell' Entrata in corrispondenza all' accertamento di nuovi cespiti e proventi non previsti nel bilancio.
2.
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a iscrivere - con propria deliberazione - ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi della parte passiva, in corrispondenza ad accertamenti di entrate, le somme occorrenti per l' attuazione di leggi speciali dello Stato e per l' espletamento di funzioni da questo delegate alla Regione.
ARTICOLO 17
1.
Sono considerate spese obbligatorie e d' ordine, agli effetti di cui all'
art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tabella B) - Spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nel
primo comma
del presente articolo, nonchè per il pagamento di residui passivi di spese correnti eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi degli articoli 36 e 40 del predetto regio decreto.
ARTICOLO 18
1.
In osservanza dell'
art. 42 del RD 18 novembre 1923, n. 2440
, sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 136 del relativo regolamento approvato con
RD 23 maggio 1924, n. 827
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale - somme dal " Fondo di riserva per le spese impreviste", capitolo 3120, e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 19
1.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione delle disposizioni delle leggi sostanziali pubblicate successivamente alla presentazione al Consiglio del bilancio di previsione e che precisino l' entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.