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Legge regionale 11 luglio 1978 (1), n.31


LEGGE REGIONALE n.31 del 11 Luglio 1978 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 31 del 11 Luglio 1978 (1)
Modalità di pagamento della quota di contributo di cui all' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 19/07/1978


ARTICOLO UNICO

1. I Comuni possono stabilire con deliberazione di carattere generale che una quota non superiore al 75 per cento del contributo di cui all' art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , venga corrisposta in corso d' opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali e personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l' osservanza delle seguenti condizioni:

a) la quota da corrispondersi in corso d' opera non potrà essere frazionata in più di quattro rate semestrali;

b) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l' interesse legale;

c) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all' art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 27, art. 70, comma 1, lett. c)