ARTICOLO UNICO
1.
I Comuni possono stabilire con deliberazione di carattere generale che una quota non superiore al 75 per cento del contributo di cui all'
art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
, venga corrisposta in corso d' opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali e personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l' osservanza delle seguenti condizioni:
a)
la quota da corrispondersi in corso d' opera non potrà essere frazionata in più di quattro rate semestrali;
b)
sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l' interesse legale;
c)
in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'
art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
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