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Legge regionale 24 luglio 1978 (1), n.32


LEGGE REGIONALE n.32 del 24 Luglio 1978 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 32 del 24 Luglio 1978 (1)
Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 26/07/1978


ARTICOLO 1

Finalità .

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere in via organica e permanente la valorizzazione dei territori collinari e montani e a perseguire una politica di riequilibrio economico e sociale nel territorio regionale, mediante:

a) interventi di forestazione;

b) attività promozionale;

c) incentivazione delle attività produttive.

ARTICOLO 2

Piani e programmi di intervento.

1. Per l' attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione finanzia i piani di sviluppo ed i programmi predisposti dalle Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla programmazione regionale, che dovranno essere presentati dalla Giunta regionale per la conseguente approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per la formazione dei programmi e la realizzazione degli interventi le Comunità montane possono avvalersi dell' apporto degli uffici della Regione e dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

3. Per la realizzazione degli interventi le Comunità montane si avvalgono, ove possibile ed in conformità alla normativa contrattuale vigente, della manodopera già impiegata nei cantieri di forestazione e favoriscono la costituzione di cooperative tra operai forestali, con particolare riguardo a quelle rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 .

ARTICOLO 3

Intese.

1. Per interventi che interessino territori di due o più Comunità montane, queste possono addivenire ad intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

ARTICOLO 4

Interventi di forestazione.

1. Gli interventi consentiti sono i seguenti:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati e colture da legno;

b) ricostituzione, rinfoltimento dei boschi degradati e conversione dei boschi cedui;

c) consolidamento delle pendici franose e dissestate;

d) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prato - pascoli;

e) sistemazione idraulico - forestale e relative opere di manutenzione;

f) prevenzione e difesa degli incendi boschivi;

g) difesa antiparassitaria;

h) settore vivaistico;

i) opere infrastrutturali.

ARTICOLO 5

Criteri di riparto.

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, provvede, sentita la commissione consiliare competente, alla ripartizione tra le Comunità montane dei fondi previsti per gli interventi di cui al precedente articolo in base ai seguenti criteri:
 
- il 20 per cento in parti uguali;
 
- il 10 per cento in base alla superficie montana;
 
- il 10 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell' ultimo censimento;
 
- il 5 per cento in base alla differenza tra la superficie totale dei comuni del comprensorio e la superficie montana;
 
- il 30 per cento in base al numero delle giornate di lavoro eseguite dai lavoratori forestali nell' anno solare precedente;
 
- il 25 per cento sulla base dei programmi deliberati da ciascuna Comunità montana.

2. Sulla base di tali assegnazioni le Comunità montane redigono progetti esecutivi delle opere.

ARTICOLO 6

Attività promozionali.

1. La Regione assegna inoltre alle Comunità montane contributi per:

a) acquisto di macchine ed attrezzi per l' attuazione dei programmi di forestazione;

b) ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni o costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità montane;

c) attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia.

ARTICOLO 7

Criteri di riparto.

1. Per ottenere i contributi relativi agli interventi previsti al precedente articolo le Comunità montane debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, progetti e preventivi di spesa.

2. I contributi sono assegnati con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. L' entità di ciascun contributo non può superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Le Comunità montane possono utilizzare quote di contributi loro assegnate anche per il finanziamento di soggetti operanti nel settore di cui alla lettera c) dell' art. 6 della presente legge.

4. I contributi assegnati sono erogati:
 
- per il 50 per cento al momento dell' approvazione del progetto o preventivo;
 
- per il rimanente 50 per cento a seguito dell'esito positivo del collaudo definitivo.

ARTICOLO 8

Incentivazione delle attività produttive.

1. Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle Comunità montane, vengono assegnate alle stesse lire 297.300.000 per l' anno 1978, con imputazione al capitolo 3712 di nuova istituzione nel relativo bilancio, denominato " Spese per la incentivazione di iniziative per la valorizzazione dei territori delle Comunità montane".

2. La somma di cui al presente articolo può essere utilizzata dalle Comunità montane per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .

ARTICOLO 9

Criteri di riparto.

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, visti i programmi per l'utilizzo delle somme presentati dalle Comunità montane, provvede al riparto tra le stesse dei fondi di cui al precedente art. 8 in base ai seguenti criteri:
 
- per il 30 per cento in parti uguali;
 
- per il 50 per cento in base alla superficie montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 - artt. 1 e 14;
 
- per il 20 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell' ultimo censimento.

ARTICOLO 10

Finanziamento.

1. Per l' attuazione della presente legge sono disposte, per l' anno 1978, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
 
- lire 1.265 milioni per gli interventi previsti dall'art. 4, con imputazione al cap. 3710, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato " Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali";
 
- lire 50 milioni per gli interventi di cui all' art. 6, con imputazione al cap. 3711, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato: " Contributi per l' acquisto di macchine ed attrezzi per l' attuazione dei programmi di forestazione; per il ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni e costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità montane; nonchè per attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia".

2. Al complessivo onere di lire 1.612.300.000 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1080 per lire 150 milioni e del capitolo 3630 per lire 1.462.300.000.

3. In conseguenza di quanto disposto al precedente secondo comma, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell' esercizio 1978:
 
PARTE SPESA
 
in aumento
 
cap. 3710 L. 1.265.000.000
 
cap. 3711 L. 50.000.000
 
cap. 3712 L. 297.300.000
 
Totale L. 1.612.300.000
 
PARTE SPESA
 
in diminuzione
 
cap. 1080 L. 150.000.000
 
cap. 3630 L. 1.462.300.000
 
Totale L. 1.612.300.000
 
4. Gli impegni assunti ed i mandati emessi con imputazione al cap. 3630 sono trasferiti al cap. 3710.

ARTICOLO 11

Rendicontazione.

1. Le Comunità montane trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione una relazione illustrativa sull' attività svolta ai sensi della presente legge con una distinta analitica delle spese effettuate.

ARTICOLO 12

Rinvio.

1. Per quanto non regolato dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 .

ARTICOLO 13

Dichiarazione d' urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell' articolo 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 44, art. 15, comma 2