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Legge regionale 27 luglio 1978 (1), n.33


LEGGE REGIONALE n.33 del 27 Luglio 1978 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 33 del 27 Luglio 1978 (1)
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 concernente: "Asili nido".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 02/08/1978


ARTICOLO 1

1. L' art. 3 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è modificato come segue: dopo le parole " n. 1044 " sono aggiunte le parole " e all' art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891 ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 4 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è così sostituito: " Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni singoli o associati con domanda al Presidente della Regione inoltrano le richieste per i contributi di cui all' art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891 . Le domande volte ad ottenere i contributi per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili - nido o per l' acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a tale scopo, devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell' ente comprovante: a) l' avvenuta adozione della deliberazione, relativa alla decisione di costruire uno o più asili - nido con la indicazione della previsione di spesa e delle fonti di finanziamento; b) la disponibilità di area idonea o dei locali da ristrutturare ovvero la individuazione dell' area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione e, in ogni caso, della ubicazione, della superficie, della viabilità principale, degli eventuali insediamenti industriali e plessi scolastici esistenti in progetto nella zona; c) la esistenza, nella ipotesi di ristrutturazione di immobili, degli atti tecnici, con la indicazione dei criteri di ristrutturazione e della relativa previsione di spesa. Le domande per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell' Ente comprovante: a) l' avvenuta adozione della deliberazione di assunzione della gestione dell' asilo - nido ovvero di istituzione di un nuovo asilo - nido; b) la ubicazione; c) la ricettività ; d) numero dei bambini eventualmente iscritti; e) l' organigramma del personale; f) l' eventuale consuntivo di gestione dell' anno precedente; g) il piano di gestione, con l' indicazione dell'onere assunto, dell' eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro nonchè di altri eventuali contributi ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 5 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è sostituito come segue: " Sulla base delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 4 il Consiglio regionale approva ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del DM di cui all' art. 5 della legge 29 novembre 1977, n. 891 , il piano degli asili - nido fissando le priorità degli interventi e l' entità dei contributi di cui all' art. 6 della stessa legge. Entro sei mesi dalla pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione i Comuni singoli o associati approvano i progetti relativi alle opere di cui alla presente legge. L' approvazione dei progetti di opere ricompresse nel piano di cui al primo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza dei lavori relativi alle opere da eseguirsi ".

ARTICOLO 4

1. All' art. 5 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è aggiunto il seguente articolo 5/ bis: " L' assegnazione dei contributi di cui all' art. 4 secondo comma è disposta con delibera della Giunta regionale a seguito dell' approvazione del progetto dell'opera e della documentazione, da parte del Comune, della disponibilità dell' area, o dell' immobile. L' assegnazione e l' erogazione di contributi di cui all' art. 4, terzo comma, nei limiti della previsione di spesa di cui al piano regionale, è disposta immediatamente dopo la pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento dell'inizio dell' attività per gli asili di nuova istituzione o di persistente attività per gli altri. L' atto di assegnazione dei contributi costituisce impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio ".

ARTICOLO 5

1. L' art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è modificato come segue: Il primo comma è così sostituito: " Entro trenta giorni dall' approvazione del progetto dell' opera, i Comuni, singoli o associati, debbono avviare le procedure per l' acquisizione delle aree. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'art. 4 secondo comma, i Comuni, singoli o associati devono provvedere all' espletamento di tutte le procedure per l' aggiudicazione dell' appalto dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, di tutte le procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ".

2. Il secondo comma è così sostituito: " Decorsi inutilmente i termini di cui all' art. 5, secondo comma, e del presente articolo, primo e secondo comma, previa diffida la Giunta regionale, pronuncia la decadenza dei Comuni dai benefici concessi. I contributi per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad altri Comuni secondo le priorità indicate nel piano. In caso di carenza di ulteriori richieste nelle previsioni del piano i contributi per i quali è pronunciata la decadenza vanno ad incrementare lo stanziamento dell' anno successivo ".

3. Il quinto comma è sostituito come segue: " I contributi di cui all' art. 4, secondo comma assegnati ai sensi del precedente art. 5/ bis sono erogati dalla Giunta regionale previa presentazione da parte degli enti interessati della copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, copia conforme degli atti conclusivi relativi alla procedura seguita per dare inizio ai lavori, unitamente alla richiesta di accreditamento dei fondi ".

ARTICOLO 6

1. L' art. 7 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è così modificato: il primo comma è così sostituito: " La ricettività dell' asilo - nido non deve essere inferiore di norma, ai 32 posti, nè superiore ai sessanta; in ogni caso il limite minimo non può essere inferiore ai venti posti ". Il secondo comma è così sostituito: " I locali adibiti ad asilo - nido devono essere ubicati, ove possibile, a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione comunque del seminterrato e debbono possibilmente disporre di una adeguata zona verde ".

ARTICOLO 7

1. Gli artt. 8 e 9 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , sono abrogati.

ARTICOLO 8

1. L' art. 10, secondo comma della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è così modificato: dopo le parole " le famiglie in misura " sono aggiunte le parole " del cinquanta per cento dei componenti l' organismo ".

ARTICOLO 9

1. L' art. 11 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è sostituito come segue: " Alla funzione educativo - formativa partecipa tutto il personale operante nell' asilo - nido. La dotazione minima di personale per ciascun asilo - nido è costituita da: - una unità di assistenza diretta per ogni otto bambini iscritti; - una unità ogni dodici bambini iscritti per i servizi generali. I Comuni singoli o associati, in relazione alla durata dell' apertura giornaliera degli asili - nido ed in rapporto all' orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del personale stesso per garantire un migliore espletamento del servizio ".

ARTICOLO 10

1. L' art. 12 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , è così modificato: Al primo comma, sono soppresse le parole " singoli o associati ". Al secondo comma, dopo le parole " assistenza diretta ", sono soppresse le parole " fino all' emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale ". Il quinto comma è sostituito come segue: " I corsi di formazione continua del personale socio - sanitario operante negli asili - nido sono istituiti a norma della legge regionale 31 maggio 1977, n. 23 ".

ARTICOLO 11

Norme transitorie.

1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza da contributi per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili - nido di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 nei confronti dei Comuni che non provvedono agli adempimenti di cui all' art. 5 terzo comma, lettere a) e b) della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 , nel termine di 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

2. Il provvedimento di decadenza comporta l' annullamento dell' impegno di spesa e le relative disponibilità potranno essere utilizzate per le finalità di cui alla legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 .


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 2 giugno 1987, n. 30, art. 25