ARTICOLO UNICO
1.
L' onere per l' ammortamento del mutuo di cui all'art. 2, terzo comma, della
legge regionale 21 luglio 1976, n. 33
- modificato con leggi 3 febbraio 1977, n. 9 e 6 dicembre 1977, n. 60 - è stabilito nell' importo annuo di lire 211.700.000 per gli esercizi dal 1978 al 2007.
2.
Alla maggiore spesa annua di lire 28.700.000 si farà fronte, per l' esercizio in corso, con la seguente variazione di bilancio:
PARTE SPESA
in aumento
cap. 4710: Rate di ammortamento di mutui passivi L. 28.700.000
in diminuzione
cap. 4680: Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Riferimento all'elenco n. 4 allegato al bilancio numero d' ordine 12) L. 28.700.000.