ARTICOLO 1
1.
L' esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni col
DPR 15 gennaio 1972, n. 11
e col
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, in materia di caccia e pesca nelle acque interne, è delegato alle Province di Perugia e Terni che lo eserciteranno per il territorio di rispettiva competenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 1978.
ARTICOLO 2
1.
Le funzioni delegate debbono essere esercitate in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2.
La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dal Consiglio regionale mediante direttive di carattere generale nell' ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale.
3.
La Giunta regionale provvede alla raccolta degli elementi ritenuti utili per l' esercizio della funzione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 3
1.
La funzione di vigilanza è esercitata dalla Giunta regionale alla quale le Province trasmettono copia delle deliberazioni adottate nell' esercizio delle funzioni delegate.
2.
Qualora le amministrazioni interessate non adempiano all' espletamento delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentite le medesime, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce nel compimento degli atti relativi.
ARTICOLO 4
1.
Alla fine dell' esercizio finanziario le Province delegate debbono presentare alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate allegando una relazione illustrativa dell' attività svolta.
ARTICOLO 5
1.
All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli articoli 99- 100- 126 e successivi del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
ARTICOLO 6
1.
I fondi per l' attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/ 5 e 2/ 5 dello stanziamento regionale.
ARTICOLO 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.