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Legge regionale 27 ottobre 1978, n.56


LEGGE REGIONALE n.56 del 27 Ottobre 1978

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 56 del 27 Ottobre 1978
Modifica dell' art. 8 - Incentivazione delle attività produttive - e dell' art. 10 - finanziamento - della legge regionale 24 luglio 1978, n. 32 : "Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani". (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 46 del 02/11/1978


ARTICOLO 1

1. L' art. 8 "incentivazione delle attività produttive" e l' art. 10 "finanziamento" della legge regionale concernente: "Provvedimenti per la valorizzazione dei terreni collinari e montani" sono sostituiti dai seguenti:" Art. 8. - Incentivazione delle attività produttive. Per incentivare le attività di natura economica comunque idonee a perseguire la valorizzazione dei territori delle Comunità montane, vengono assegnate alle stesse lire 730 milioni per l' anno 1978, con imputazione al cap. 3712 di nuova istituzione nel relativo bilancio, denominato << Spesa per la incentivazione di iniziative per la valorizzazione dei terreni delle Comunità montane. La somma di cui al presente articolo può essere utilizzata dalle Comunità montane per la realizzazione di interventi o per la concessione di mutui e contributi come previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ". " Art. 10. - Finanziamento. Per l' attuazione della presente legge sono disposte, per l' anno 1978, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa: - L. 2.832.300.000 per gli interventi previsti dall'art. 4, con imputazione al cap. 3710, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato " Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali" ; - L. 150 milioni per gli interventi di cui all' art. 6, con imputazione al cap. 3711, di nuova istituzione nel bilancio 1978, denominato: " Contributi per l' acquisto di macchine ed attrezzi per l' attuazione dei programmi di forestazione, per il ripristino di strutture del demanio forestale regionale ed acquisto di materiali per riparazioni e costruzioni di immobili idonei agli usi delle Comunità montane, nonchè per attività promozionali nel settore della trasformazione dei prodotti della montagna, della tartuficoltura e della micologia" ; - al complessivo onere di L. 3.712.300.000 si farà fronte come appresso: - quanto a L. 1.612.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1080 per L. 150 milioni e del capitolo 3630 per L. 1.462.300.000; - quanto a L. 2.100.000.000 mediante il netto ricavo di un mutuo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e da estinguere in non più di trenta anni. In conseguenza di quanto disposto al precedente secondo comma, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell' esercizio 1978: PARTE ENTRATA In aumento Cap. 900 "Mutui passivi" L. 2.100.000.000 PARTE SPESA In diminuzione Cap. 1080 L. 150.000.000 Cap. 3630 L. 1.462.300.000 L. 1.612.300.000 In aumento Cap. 3710 L. 2.832.300.000 Cap. 3711 L. 150.000.000 Cap. 3712 L. 730.000.000 Totale L. 3.712.300.000 L' onere annuo derivante alla Regione per l' ammortamento del predetto mutuo calcolato in L. 350.000.000 farà carico al bilancio regionale dall' esercizio 1979 all' esercizio 2008 con imputazione al cap. 4710 e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento delle entrate regionali di cui all' art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . Per gli anni successivi le autorizzazioni di spesa saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio. Gli impegni assunti ed i mandati emessi con imputazione al cap. 3630 sono trasferiti al cap. 3710 ".

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 44, art. 15, comma 2