ARTICOLO 1
1.
In attuazione del disposto dell'
art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, i Patronati scolastici sono soppressi.
2.
Le modalità ed i criteri per il loro passaggio ai Comuni, sono fissati dalla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
I presidenti dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi assumono le funzioni di commissari liquidatori.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari curano tutte le attività necessarie a consentire il passaggio dei beni e del personale ai Comuni.
3.
Nell' ipotesi di Consorzi dei Patronati scolastici i commissari provvedono alla ripartizione dei beni e del personale fra i Comuni interessati. Per quanto riguarda la ripartizione del personale tengono conto delle richieste nominative dei Comuni e per quanto possibile delle domande degli interessati.
ARTICOLO 3
1.
Agli effetti di cui all' articolo precedente, i commissari straordinari formano un elenco del personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 1977.
2.
Il personale trasferito al Comune è inquadrato nei ruoli organici entro 90 giorni dal ricevimento della lista di cui al comma precedente, sulla base delle mansioni svolte, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali.
3.
Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL e dell' INADEL.
4.
Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati dal presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.
ARTICOLO 4
1.
I commissari provvedono altresì alla rilevazione della consistenza patrimoniale del Patronato o del Consorzio, alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.
2.
I beni immobili di proprietà dei Consorzi vengono attribuiti ai Comuni nei quali sono ricompresi.
3.
I beni immobili di proprietà dei Patronati e dei loro Consorzi siti nei territori di altre regioni, sono attribuiti ai Comuni dell' Umbria sede degli Enti disciolti.
4.
Avverso le determinazioni del commissario straordinario di cui al presente articolo è consentito il ricorso alla Giunta regionale.
ARTICOLO 5
1.
Nel caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge a carico dei presidenti dei Patronati scolastici o dei loro Consorzi, nella loro qualità di commissari liquidatori, la Giunta regionale, previa diffida, ne assume le funzioni.
ARTICOLO 6
1.
Le funzioni svolte dal Patronato scolastico e loro Consorzi sono attribuite al Comune nel cui territorio ciascun Ente ha sede.
2.
I Comuni assicurano la continuità delle prestazioni agli assistiti dagli Enti soppressi, anche mediante i rinnovi delle convenzioni che si rendano necessari a tal fine.
3.
Il Consiglio comunale determina le procedure e competenze degli organi del Comune in relazione alle funzioni di cui al presente articolo.
4.
Fino al termine delle operazioni di passaggio dei beni e del personale al Comune, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal commissario di cui all' art. 2 secondo le direttive del Consiglio comunale e con la vigilanza della Giunta comunale.