ARTICOLO 1
1.
Per l' attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 26 del 17 giugno 1978 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 250.000.000, fermi restando i limiti di spesa annui autorizzati con la presente legge.
2.
Al relativo onere da imputare al cap. 4431 " Acquisto di scuolabus" verrà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti di cui al cap. 4430 " Assistenza scolastica nella scuola dell' obbligo negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare" per gli anni dal 1979 al 1982 nelle seguenti misure:
- anno 1979 L. 70.000.000
- anno 1980 L. 60.000.000
- anno 1981 L. 60.000.000
- anno 1982 L. 60.000.000