ARTICOLO UNICO
1.
Ai sensi dell' art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1978 approvato con
legge regionale 3 maggio 1978, n. 24
, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.
2.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria i capitoli della spesa i cui stanziamenti cesseranno, in base alle leggi che li disposero, nell' anno 1978.