ARTICOLO UNICO
1.
Alla legge regionale "Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979", approvata dal Consiglio con atto n. 1138 del 20 febbraio 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:
- all' art. 24 è soppresso il secondo comma;
- l' ultimo comma dell' art. 28 è così sostituito: "
Con successiva legge regionale di variazione del bilancio dell' esercizio 1979 saranno iscritti nello stesso gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi ai mutui di cui al precedente comma
".