Art. 15
1.
Per le finalità indicate all' art. 1 della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 700 milioni alla quale sarà fatto fronte con i recuperi di cui al precedente art. 11.
2.
Al bilancio regionale dell' esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA:
In aumento
Tit. III, cat. 24, cap. 2960 di nuova istituzione, denominato: " Rimborso da parte delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni dei fondi non utilizzati negli esercizi 1978 e precedenti di cui al
titolo II della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35
".
Competenza L. 700.000.000
Cassa L. 700.000.000
PARTE SPESA:
In aumento
Tit. II, sez. 10, rubr. 48, cap. 9425 di nuova istituzione, denominato: " Conferimento alla Cassa per le imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane".
Competenza L. 700.000.000
Cassa L. 700.000.000
Art. 16
1.
Per le finalità indicate all' art. 5 della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 500 milioni da imputare al cap. 9426 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48) di nuova istituzione, denominato: " Concorso della Regione a favore delle cooperative e dei consorzi artigiani nelle spese per la realizzazione dei programmi di investimento attinenti alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento - compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi - di laboratori artigiani".
2.
Per gli investimenti di cui al precedente art. 9 è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 25 milioni da imputare al cap. 5625 (tit. I - sez. 10 - rubr. 48) di nuova istituzione, denominato: " Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per le spese di gestione".
3.
La spesa di cui all' art. 14 della presente legge è imputata al cap. 9480 (ex cap. 4573) del bilancio per l' esercizio in corso.
4.
Al complessivo onere di lire 550 milioni di cui ai commi precedenti si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d' ord. 4).
5.
Al bilancio predetto sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
- in diminuzione
Cap. 9700 competenza L. 550.000.000 cassa L. 550.000.000
- in aumento
Cap. 9426 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000
Cap. 5625 competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000
Cap. 9480 (ex 4573) competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000
Totali competenza L. 550.000.000; cassa L. 550.000.000
6.
Lo stanziamento di lire 500.000.000 di cui al cap. 9426 sarà erogato alle Amministrazioni provinciali delegate mediante apertura di credito presso la Tesoreria regionale.
7.
Per le finalità indicate all' art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 240.000.000 con imputazione al cap. 5505 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48), di nuova istituzione, denominato: " Spesa per la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato e l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre".
8.
A detto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al cap. 5500 (ex cap. 2900).
9.
Gli impegni nel frattempo assunti sul detto cap. 5500 saranno trasferiti, con l' entrata in vigore della presente legge, al cap. 5505.
Art. 17
1.
Tutte le somme non impegnate nel corso dell' esercizio dalle Amministrazioni provinciali per le finalità di cui al titolo II della presente legge verranno recuperate dalla Regione e utilizzate per incrementare i fondi di cui al titolo I.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio regionale le conseguenti variazioni.