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Legge regionale 24 aprile 1979 (1), n.16


LEGGE REGIONALE n.16 del 24 Aprile 1979 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 16 del 24 Aprile 1979 (1)
Interventi a favore dell' artigianato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 02/05/1979


Titolo I

CONFERIMENTO FONDI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1

1. La Regione dell' Umbria, ai sensi dell' art. 1 lettera b) della legge 7 agosto 1971, n. 685 , effettua propri conferimenti al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 2

1. I conferimenti della Regione sono destinati al pagamento di un contributo in conto interessi sulla parte di finanziamenti eccedente l' importo massimo che può essere assistito dal contributo a carico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, per le sole operazioni destinate ad impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso l' acquisto di macchine e attrezzi.

2. La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite di importo fissato dalle norme statali.

3. Il contributo regionale è concesso con gli stessi limiti e condizioni previsti per il contributo statale.

Art. 3

1. La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere esplicita richiesta di potere usufruire delle agevolazioni di cui all' art. 2. La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l' accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per la effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

1. I rapporti tra la Regione dell' Umbria e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.

Titolo II

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI ARTIGIANI

Art. 5

1. Per favorire il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi artigiani la Regione concorre alla realizzazione dei loro programmi di investimento attinenti alla costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento, compreso l' acquisto di macchine e attrezzi dei laboratori artigiani, con contributi una tantum sugli interessi, pari all' intero onere a carico della Regione in relazione al tipo di intervento ed alla durata di esso.

Art. 6

1. Il tasso di interesse che comunque dovrà restare a carico delle imprese artigiane è pari a quello praticato sulle operazioni effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

1. L' ammontare complessivo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente con il beneficio delle provvidenze regionali, non può superare i 100 milioni di lire per una durata massima di dieci anni se il mutuo è destinato alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio e per un massimo di cinque anni se il mutuo è destinato all' acquisto di macchine ed attrezzi.

Art. 8

1. Ai fini dell' erogazione agli Istituti di credito del contributo regionale la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli stessi, apposita convenzione.

Titolo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 9

1. Alle cooperative artigiane di garanzia, di cui al titolo III della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , sono concessi contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell' esercizio, pari all' 1 per cento dell' importo complessivo delle operazioni da ognuna di esse effettuate.

Titolo IV

QUALIFICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL' ARTIGIANATO E PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE

Art. 10

1. La Regione dell' Umbria contribuisce alle spese affrontate dai Consorzi costituiti fra imprese artigiane, per la qualificazione, la presentazione e la commercializzazione collettiva dei prodotti dell' artigianato umbro, compresa la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all' estero.

2. I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale su un piano di attività presentato dai Consorzi all'inizio di ogni esercizio.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a svolgere direttamente e/ o tramite altri Enti o Associazioni attività promozionale e pubblicitaria compresa la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all' estero, per la qualificazione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato umbro.

Titolo V

DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 11

1. Il titolo II della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , è abrogato e le somme residue degli stanziamenti degli esercizi 1978 e precedenti conferite alle Amministrazioni provinciali sono recuperate dalla Regione.

Art. 12

1. Le funzioni amministrative di cui ai titoli II e III della presente legge sono delegate alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni.

Art. 13

1. Tutte le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 si applicano alla presente legge in quanto compatibili.

Titolo VI

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1976, n. 35

Art. 14

1. Per gli interventi di cui al titolo IV della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , è autorizzata per l' anno 1979 la spesa di lire 25.000.000.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

1. Per le finalità indicate all' art. 1 della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 700 milioni alla quale sarà fatto fronte con i recuperi di cui al precedente art. 11.

2. Al bilancio regionale dell' esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE ENTRATA:
 
In aumento
 
Tit. III, cat. 24, cap. 2960 di nuova istituzione, denominato: " Rimborso da parte delle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni dei fondi non utilizzati negli esercizi 1978 e precedenti di cui al titolo II della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 ".
 
Competenza L. 700.000.000
 
Cassa L. 700.000.000
 
PARTE SPESA:
 
In aumento
 
Tit. II, sez. 10, rubr. 48, cap. 9425 di nuova istituzione, denominato: " Conferimento alla Cassa per le imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane".
 
Competenza L. 700.000.000
 
Cassa L. 700.000.000

Art. 16

1. Per le finalità indicate all' art. 5 della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 500 milioni da imputare al cap. 9426 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48) di nuova istituzione, denominato: " Concorso della Regione a favore delle cooperative e dei consorzi artigiani nelle spese per la realizzazione dei programmi di investimento attinenti alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento - compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi - di laboratori artigiani".

2. Per gli investimenti di cui al precedente art. 9 è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 25 milioni da imputare al cap. 5625 (tit. I - sez. 10 - rubr. 48) di nuova istituzione, denominato: " Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per le spese di gestione".

3. La spesa di cui all' art. 14 della presente legge è imputata al cap. 9480 (ex cap. 4573) del bilancio per l' esercizio in corso.

4. Al complessivo onere di lire 550 milioni di cui ai commi precedenti si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d' ord. 4).

5. Al bilancio predetto sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
- in diminuzione
 
Cap. 9700 competenza L. 550.000.000 cassa L. 550.000.000
 
- in aumento
 
Cap. 9426 competenza L. 500.000.000 cassa L. 500.000.000
 
Cap. 5625 competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000
 
Cap. 9480 (ex 4573) competenza L. 25.000.000 cassa L. 25.000.000
 
Totali competenza L. 550.000.000; cassa L. 550.000.000

6. Lo stanziamento di lire 500.000.000 di cui al cap. 9426 sarà erogato alle Amministrazioni provinciali delegate mediante apertura di credito presso la Tesoreria regionale.

7. Per le finalità indicate all' art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 240.000.000 con imputazione al cap. 5505 (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 48), di nuova istituzione, denominato: " Spesa per la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato e l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre".

8. A detto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al cap. 5500 (ex cap. 2900).

9. Gli impegni nel frattempo assunti sul detto cap. 5500 saranno trasferiti, con l' entrata in vigore della presente legge, al cap. 5505.

Art. 17

1. Tutte le somme non impegnate nel corso dell' esercizio dalle Amministrazioni provinciali per le finalità di cui al titolo II della presente legge verranno recuperate dalla Regione e utilizzate per incrementare i fondi di cui al titolo I.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio regionale le conseguenti variazioni.

Art. 18

1. Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l' attuazione della presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 1 aprile 1985, n. 14, art. 31