ARTICOLO UNICO
1.
E' approvata la tabella A) annessa alla presente legge, concernente i fondi stanziati nei bilanci degli esercizi 1978 e precedenti a fronte di entrate con vincolo di destinazione e non utilizzate entro il termine del decorso esercizio.
2.
Detti fondi, ammontanti complessivamente a lire 60.473.135.668, sono reiscritti, per le medesime finalità , nel bilancio di previsione per l' anno 1979 e dedotti dal risultato finanziario del conto consuntivo dell' esercizio 1978.
3.
Al predetto bilancio di previsione sono, di conseguenza, apportate le variazioni di cui alla annessa tabella B).