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Legge regionale 6 luglio 1979, n.33


LEGGE REGIONALE n. 33 del 6 Luglio 1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 33 del 6 Luglio 1979
Reiscrizione, nel bilancio 1979, di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell' esercizio 1978.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 11/07/1979


ARTICOLO UNICO

1. E' approvata la tabella A) annessa alla presente legge, concernente i fondi stanziati nei bilanci degli esercizi 1978 e precedenti a fronte di entrate con vincolo di destinazione e non utilizzate entro il termine del decorso esercizio.

2. Detti fondi, ammontanti complessivamente a lire 60.473.135.668, sono reiscritti, per le medesime finalità , nel bilancio di previsione per l' anno 1979 e dedotti dal risultato finanziario del conto consuntivo dell' esercizio 1978.

3. Al predetto bilancio di previsione sono, di conseguenza, apportate le variazioni di cui alla annessa tabella B).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI:
(Tabella A) - FONDI STANZIATI A FRONTE DI ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 1978 DA RIASSEGNARE ALLA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO 1979 PER LE STESSE FINALITA'

(Omissis)


(Tabella B) - VARIAZIONI AL BILANCIO DELL' ESERCIZIO 1979 PER LA RIASSEGNAZIONE DI FONDI STANZIATI IN PRECEDENTI ESERCIZI A FRONTE DI ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 1978

(Omissis)