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Legge regionale 20 luglio 1979 (1), n.37


LEGGE REGIONALE n.37 del 20 Luglio 1979 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 37 del 20 Luglio 1979 (1)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 , di attuazione della direttiva CEE n. 268/ 1975 sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Legge regionale di recepimento. Determinazioni.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36/bis del 02/08/1979


ARTICOLO 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione dell' Umbria dà attuazione alle norme contenute nella legge nazionale 10 maggio 1976, n. 352, che recepisce la direttiva della Comunità europea n. 268 del 28 aprile 1975 sull' agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate.

2. Il regime di aiuti previsto ha lo scopo di preservare ed incrementare l' attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell' ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e nelle zone svantaggiate.

3. La presente legge si applica alle zone montane e svantaggiate del territorio regionale classificate ai sensi della direttiva CEE n. 273 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli 5 e 6;

b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 , agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui all' articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito all' articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ;

c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l' attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonchè per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui all' articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ;

d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui all' art. 13 della legge 10 maggio 1976, n. 352 .

5. Le misure previste dalla presente legge si applicano con preferenza alle aziende diretto - coltivatrici, singole e associate, e alle Cooperative di conduzione terreni costituite da coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti.

ARTICOLO 2

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative inerenti l' applicazione della presente legge, escluse quelle esplicitamente attribuite ad organi regionali sono delegate alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza e, nei casi di zone svantaggiate non ricadenti in territori classificati montani, ai consorzi di comuni costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno1975, n. 40 .

2. Nell' esercizio delle funzioni delegate per l' agricoltura i consorzi dei comuni di cui alla legge regionale n. 40 del 1975 garantiranno la più ampia partecipazione delle forze economiche e sociali presenti ed operanti nel territorio.

3. A tal fine va costituito un apposito Comitato agricolo consultivo, del quale faranno parte le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative, incaricato di esprimere il parere sulle decisioni inerenti le funzioni delegate dalla presente legge.

4. Le Comunità montane, anche nei casi in cui assumono l' esercizio delle funzioni medesime, si avvarranno dell' apposito Comitato tecnico previsto nei rispettivi statuti.

5. Per l' espletamento delle funzioni delegate le Comunità montane ed i consorzi di comuni si avvarranno delle articolazioni territoriali degli uffici della Regione e delle strutture dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

ARTICOLO 3

1. Nei territori in cui operano le Comunità montane, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , l' applicazione delle misure previste dalla presente legge deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio - economico delle Comunità medesime. Per i rimanenti territori essa deve armonizzarsi con i piani predisposti dai Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 .

ARTICOLO 4

Provvidenze

1. Nelle zone non dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e di depuratori delle acque,la loro realizzazione dovrà essere prevista in appositi programmi regionali o zonali, da finanziarsi a cura della Regione ai sensi dell' art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 352 .

2. Gli enti delegati proporranno, nell' ambito del territorio di propria competenza, iniziative cui accordare la priorità nei finanziamenti regionali.

3. La Regione, ai sensi del citato art. 4 - ultimo comma - della legge 10 maggio 1976, n. 352 , segnalerà annualmente al Ministero dell' agricoltura e delle foreste le opere eseguite nonchè gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

4. Il Consiglio regionale determinerà l' importo dei finanziamenti in relazione alle disponibilità assegnate alla Regione con riferimento all' autorizzazione di spesa indicata all' art. 15 - lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 352 .

ARTICOLO 5

Indennità compensativa

1. L' indennità compensativa prevista all' art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , è concessa agli imprenditori agricoli, singoli e associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari,conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti,purchè si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi previsti nell' art. 1 della presente legge, e risiedano stabilmente nella zona.

2. Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità o vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità .

3. L' indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari; nel caso di gestione associata, tale limite deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell' azienda.

4. L' accertamento di tale condizione è demandata agli uffici regionali dell' agricoltura, i quali nella valutazione della superficie agricola utilizzata( SAU) terranno altresì conto della vocazione agronomica dei terreni, della situazione ambientale, nonchè delle quote di comproprietà , delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonchè dei diritti attivi o di uso civico.

ARTICOLO 6

Misura dell' indennità compensativa

1. La misura dell' indennità compensativa, nei limiti fissati dagli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei diversi tipi di coltura e di allevamento. L' indennità verrà assentita con priorità e nella misura massima alle aziende i cui terreni siano posti ad un' altitudine superiore ai m. 400 slm a giacitura prevalentemente acclive, nonchè in zone, anche al di sotto di m. 500 slm in cui siano altresì carenti le infrastrutture civili (strade, acquedotti, elettrodotti, mezzi di comunicazione); saranno parimenti accordate le preferenze di cui sopra alle aziende di ampiezza inferiore ai 10 ettari di superficie e la misura dell' indennità sarà ridotta del 15 per cento per ogni 10 ettari al disopra dei primi 10.

2. Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l' importo totale per impresa dell' indennità concessa non potrà superare in ogni caso quello corrispondente alle 35 unità bestiame adulto( UBA) nella misura stabilita per ciascuna zona.

3. Gli elenchi dei concessionari dell' indennità , con l'indicazione dell' ammontare di essa per ciascun beneficiario, saranno resi pubblici, a norma dell' art. 6della legge 10 maggio 1976, n. 352 , mediante affissione all' albo del Comune nel cui territorio ricade l' azienda.

ARTICOLO 7

Destinazione degli aiuti

1. Il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche specificate negli articoli 8- 9 e 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , viene applicato al territorio regionale in conformità all' art. 1, terzo comma, della presente legge.

ARTICOLO 8

Modalità e misure degli aiuti

1. In attuazione delle modificazioni apportate alle norme recate dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , con la successiva 10 maggio 1976, n. 352, l' entità degli aiuti viene così fissata:

a) il contributo previsto dall' art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno;

b) gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali o di cooperative di conduzione;

c) il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti, ai sensi dell' art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , non potrà superare le 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata in azienda;

d) agli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall' art. 11 della direttiva n. 72/ 159 / CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l' importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e di 66 unità di conto nel quarto;

e) l' ammontare del contributo di cui all' art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l' attività esercitata in comune.

ARTICOLO 9

1. La Regione, ai sensi dell' art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , istituisce un regime di aiuti onde conseguire il miglioramento della produzione foraggera, nonchè la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l' attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

2. Possono beneficiare degli aiuti medesimi le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all' allevamento zootecnico, nonchè i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.

3. Gli aiuti riguardano:

a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto e reimpianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o fertirrigazione;

b) l' esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l' immagazzinamento e l' utilizzazione dei foraggi, nonchè per i ricoveri del bestiame;

c) l' acquisto di impianti per l' essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l' utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonchè l' attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne e migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l' ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio delle aziende con indirizzo foraggero - zootecnico;

f) l' acquisto di terreni da parte di Province, Comuni, Comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario per l' attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonchè l' acquisizione, a norma dell' art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , di terreni da destinare a prati e pascoli.

4. Per gli aiuti di cui al comma precedente sarà ammessa una spesa fino ad 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e nella misura massima di 400 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

5. Sulla spesa ammessa saranno concessi:

a) contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa medesima;

b) mutuo a tasso agevolato, per la rimanente somma a condizione che l' aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non superi il 75 per cento della spesa ammissibile.

6. I mutui a tasso agevolato vengono concessi applicando le disposizioni di maggior favore contenute nell' art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352 .

7. I premi di orientamento previsti dall' art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati al precedente articolo 8 della presente legge.

ARTICOLO 10

1. Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 , con le modifiche di cui alla presente, possono beneficiare delle provvidenze previste nell' art. 15 della citata legge con le seguenti condizioni di maggior favore:

a) il concorso nel pagamento degli interessi è fissato nella misura massima del 12 per cento per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l' acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale; in ogni caso l' onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 per cento;

b) il limite di fidejussione di cui al secondo comma dell' art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , viene elevato all' 80 per cento del mutuo, compresi i relativi interessi, fermo restando il trattamento particolare previsto nei commi terzo e quarto dello stesso art. 20 per le cooperative agricole e le altre forme associative nonchè per gli affittuari, mezzadri e coloni.

2. Nelle zone di cui al terzo comma dell' art. 1 della presente legge e per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle Comunità montane ovvero i programmi regionali prevedono specifici interventi per la promozione dell' attività turistica, la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali, le provvidenze previste all' art. 15 della legge 9 maggio 1975, numero 153 , possono riguardare investimenti anche di carattere turistico e artigianale realizzati nell' ambito dell' azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

3. Per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggera, gli importi annui e complessivi del contributo integrativo previsto dall' art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , sono elevati di un terzo.

4. Il limite degli importi complessivi per azienda può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quella prevista nel precedente comma, rapportata ad ogni singola azienda.

5. La concessione dei benefici di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità di accordare le altre provvidenze previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 , non espressamente richiamate dal presente articolo.

ARTICOLO 11

Norme procedurali

1. Le norme procedurali per l' attuazione della presente legge sono quelle previste dalla legge regionale che dà attuazione alle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153 .

ARTICOLO 12

1. Le disposizioni previste dalla presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

ARTICOLO 13

Sostituzioni

1. Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Regione può impartire direttive agli enti delegati.

2. Le decisioni adottate dagli enti delegati nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge sono sottoposte al solo controllo degli organi regionali di cui all' art. 130 della Costituzione .

3. In caso di inerzia degli enti delegati, la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro un congruo termine in ogni caso in quello massimo di dodici mesi, decorso il quale, provvederà in loro sostituzione al compimento dei singoli atti.

ARTICOLO 14

Adempimenti degli enti delegati

1. Gli enti delegati invieranno trimestralmente alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull' attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presentino nell' attuazione delle misure previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale provvederà agli adempimenti ed alle segnalazioni agli organi di Governo, previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 .

ARTICOLO 15

Disposizioni finanziarie e finali

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge la Regione farà fronte con i fondi stanziati dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 in base al riparto stabilito dal CIPE, di cui al cap. 822 della parte entrata e dei capp. 3721, 3722, 3723, 3725 della parte uscita del bilancio 1978.

ARTICOLO 16

1. Alla ripartizione dei fondi disponibili tra gli enti delegati provvederà annualmente, su proposta della Giunta, il Consiglio regionale.

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni di precedenti leggi regionali che risultassero in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

ARTICOLO 18

Norma transitoria

1. Fino all' entrata in funzione dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 , le funzioni ad essi delegate sono esercitate dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 19

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - secondo comma - della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 31 marzo 1988, n. 11, art. 28, comma 1