Atto abrogato
1. Il termine di cui all' art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1979, n. 8 , è prorogato al 31 dicembre 1979.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Abrogata dalla L.R. 2 novembre 1982, n. 49, art. 4, comma 6