Art. 2
1.
All' art. 1, primo comma, le parole "
entro il 31 ottobre
" sono sostituite dalle parole "
entro il 30 settembre
" e il penultimo ed ultimo comma sono sostituiti dal seguente: "
Qualora, nel corso dell' anno, occorra procedere a nomine o designazioni che non sia stato possibile rendere pubbliche nel termine di cui al primo comma, ovvero si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni, l' Ufficio di presidenza provvede alla pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti non oltre 15 giorni dalla data in cui perviene la proposta dell' atto o la notizia o la sollecitazione dell'adempimento
".
Art. 3
1.
L' art. 2 è sostituito dal seguente: "
I Consiglieri regionali, i gruppi consiliari, la Giunta regionale, gli ordini professionali, le Associazioni, Enti pubblici e privati che operino nei settori interessati possono presentare proposte di candidature all' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del mandato. 2. Nei casi previsti dall' ultimo comma dell' art. 1, le proposte di candidature, possono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati i relativi dati
".
Art. 4
1.
All' art. 3, ultima parola, aggiungere le parole "
e precedentemente
".
Art. 5
1.
All' art. 4, sono eliminate le seguenti ultime parole "
e ne informa i Consiglieri regionali con una relazione
", nonchè sono aggiunti i seguenti comma:
"
L' Ufficio di presidenza trasmette gli atti alla commissione consiliare affari istituzionali, perchè esprima, entro i venti giorni successivi, motivandolo, il proprio parere.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, le nomine o le designazioni sono effettuate anche in mancanza del parere della commissione. Ove non siano state presentate proposte di candidature, la commissione affari istituzionali provvede a formularle con le indicazioni di cui all' art. 3
".
Art. 6
1.
Dopo l' art. 4, è inserito il seguente art. 4/ bis: "
1. L' argomento concernente le nomine o designazioni è iscritto all' ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell' art. 4. 2. Qualora per la stessa nomina o designazione, siano presentate più candidature, le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell' Ufficio di presidenza
".
Art. 7
1.
L' art. 5 è sostituito dal seguente: "
1. L' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale invita le persone nominate o designate a produrre, entro 10 giorni dalla ricezione dell' avviso di nomina o di designazione, unitamente alla dichiarazione di accettazione, anche una dichiarazione che precisi: - l' esistenza o meno di conflitti di interessi con l' incarico o incarichi da assumere; - l' esistenza o meno di sanzioni di natura penale, civile ed amministrativa di qualunque natura nonchè di carichi pendenti e di non avere liti pendenti con gli enti pubblici od istituti nei quali sono state nominate o designate; - la conferma con eventuali rettifiche, della corrispondenza dei dati indicati nella relazione presentata dal proponente o dai proponenti la candidatura. 2. La non corrispondenza dei dati dichiarati comporta la revoca immediata dell' incarico e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento con le motivazioni per le quali è disposto
".
Art. 8
1.
L' art. 6 è soppresso.
Art. 9
1.
All' art. 9 sono aggiunti le seguenti parole "
nonchè dipendenti dal rapporto di pubblico impiego presso la Regione
" ed il seguente comma: "
Per la designazione dei membri elettivi del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni i termini previsti dagli artt. 1 ultimo comma, 3, 4 e 5 della presente legge sono, ai fini della tempestiva costituzione dell' organo, ridotti alla metà
".
Art. 10
1.
L' ultimo comma dell' art. 11 è sostituito dal seguente: "
L' Ufficio di presidenza pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione i dati relativi alla commissione di concorso da nominare non oltre quindici giorni dalla data in cui perviene la proposta dell' atto, fissando il termine entro il quale possono essere avanzate le proposte di candidatura degli esperti. Per la iscrizione nell' albo valgono le procedure previste dagli articoli 4 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili
".
Art. 11
1.
Dopo l' art. 11 è aggiunto il seguente articolo 12: "
1. Disposizione transitoria. In fase di prima applicazione della presente legge per le nomine e designazioni già scadute, o prossime alla scadenza, per le quali non sia possibile l' applicazione del termine previsto dal precedente articolo 2, primo comma, le proposte di candidature possono essere presentate entro il termine di cui al secondo comma dello stesso articolo; gli altri termini sono ridotti alla metà
".