ARTICOLO 1
1.
In attuazione dell'
articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
i centri di lettura stabili e mobili, i centri sociali di educazione permanente ed ogni altra struttura prevista dal citato articolo sono soppressi. Il relativo patrimonio è trasferito ai Comuni in cui essi hanno sede.
ARTICOLO 2
1.
Il patrimonio di cui al precedente articolo viene utilizzato dalla biblioteca dell' Ente locale o dal sistema bibliotecario cui il Comune aderisce. In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l' Ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo quanto stabilito dalla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39
.
ARTICOLO 3
1.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonchè gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei Centri di lettura, dei Centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al
secondo comma dell'articolo 47 del DPR n. 616/ 1977
, compilano l' inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni, e provvedono alla consegna.
2.
Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla Giunta regionale ed ai competenti provveditorati agli studi.