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Legge regionale 22 agosto 1979, n.47


LEGGE REGIONALE n.47 del 22 Agosto 1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 47 del 22 Agosto 1979
Norme per l' attuazione dell' art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/08/1979


ARTICOLO 1

1. In attuazione dell' articolo 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 i centri di lettura stabili e mobili, i centri sociali di educazione permanente ed ogni altra struttura prevista dal citato articolo sono soppressi. Il relativo patrimonio è trasferito ai Comuni in cui essi hanno sede.

ARTICOLO 2

1. Il patrimonio di cui al precedente articolo viene utilizzato dalla biblioteca dell' Ente locale o dal sistema bibliotecario cui il Comune aderisce. In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l' Ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 .

ARTICOLO 3

1. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonchè gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei Centri di lettura, dei Centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'articolo 47 del DPR n. 616/ 1977 , compilano l' inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai Comuni, e provvedono alla consegna.

2. Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla Giunta regionale ed ai competenti provveditorati agli studi.