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Legge regionale 27 agosto 1979, n.55


LEGGE REGIONALE n.55 del 27 Agosto 1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 55 del 27 Agosto 1979
Art. 27 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 . Assestamento del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 4 al n. 42 del 29/08/1979


Art. 1

1. L' avanzo finanziario dell' esercizio 1978, accertato in lire 75.756.489.748, è destinato come segue:

a) L. 60.473.135.668 a fronte dei fondi reiscritti nel bilancio dell' esercizio 1979 con legge regionale 6 luglio 1979, n. 33 , in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1978;

b) L. 5.508.900.000 per le finalità della legge regionale 24 aprile 1979, n. 17 (art. 13, nono comma lett. a) concernente: " Provvedimenti a favore dell'attività agricola in attuazione della legge 1º luglio 1977, n. 403 ";

c) L. 300.000.000 per le finalità della legge regionale 11 maggio 1979, n. 22 (art. 6, secondo comma) concernente: " Provvedimenti per favorire l' insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate";

d) L. 9.474.454.080 per le maggiori o nuove spese autorizzate con la presente legge.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1979 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle A), B) e C) allegate alla presente legge.

Art. 3

1. Per gli interventi di cui all' art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 - recante norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale - è autorizzata, per l' anno 1979, in termini di competenza e di cassa, la spesa di lire 50.000.000 con iscrizione al cap. 960, la cui denominazione è così rettificata: " Spesa per biblioteche, musei e archivi di Enti locali o di interesse locale".

Art. 4

1. Per gli scopi di cui all' art. 4, secondo comma della legge regionale 1º agosto 1977, n. 39 - concernente interventi per l' edilizia sportiva - è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, l' ulteriore spesa di lire 4.000.000 con iscrizione al cap. 1020 denominato: " Spese per il funzionamento della Consulta regionale dello sport".

Art. 5

1. Per le finalità della legge regionale 6 marzo 1975, n. 11 , recante la disciplina delle attività per l' assistenza estiva ed invernale in favore dei minori, è autorizzata per l' anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 60.860.000 da iscrivere al cap. 2560 e da destinare esclusivamente al saldo dei rimborsi dovuti ai Comuni delegati per la spesa da essi sostenuta nell' anno 1978 ai sensi della legge suddetta.

Art. 6

1. Per le finalità della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8 - concernente la regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici - è autorizzata, per l' anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 40.000.000 da iscrivere al cap. 2580 e da destinare esclusivamente al saldo dei rimborsi dovuti ai Comuni delegati per la spesa da essi sostenuta negli anni 1977 e 1978 ai sensi della legge suddetta.

Art. 7

1. Per le finalità indicate all' art. 10 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 16 - recante interventi a favore dell' artigianato - è autorizzata, per l' anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l' ulteriore spesa di lire 25.000.000 con iscrizione al cap. 5505 denominato: " Spesa per la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato e l' organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre".

Art. 8

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20 , è autorizzata, per l' anno 1979, l' ulteriore spesa di lire 50.000.000 in aumento dello stanziamento, di competenza e di cassa, iscritto al cap. 5560 " Contributi a favore del movimento cooperativo".

Art. 9

1. E' autorizzata la reiscrizione, in termini di competenza e di cassa, sul cap. 5850 del bilancio 1979 " Contributi per la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi fra comuni per l' esercizio di funzioni in materia urbanistica nonchè per l' esercizio delle funzioni delegate" istituito con leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 9 maggio 1977, n. 20, della somma di lire 560.000.000, stanziata per le stesse finalità nei bilanci degli esercizi 1978 e precedenti e non utilizzate entro i termini del decorso esercizio.

Art. 10

1. E' autorizzato per l' anno 1979, lo stanziamento di lire 385.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, per gli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1976, n. 9 , con iscrizione al cap. 6730 denominato: " Contributi per la costruzione e la gestione di asili - nido comunali".

Art. 11

1. E' autorizzata la reiscrizione in termini di competenza sul cap. 7005 del bilancio 1979: " Contributi in conto capitale agli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni sulla spesa per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni", istituito con legge regionale 24 agosto 1978, n. 43 della somma di lire 130.000.000 stanziata per le stesse finalità nel bilancio 1978 e non utilizzata al termine del decorso esercizio.

2. La lettera b) dell' art. 7 della suddetta legge è così sostituita: " b) L. 78.840.000 per l' anno 1979 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 2. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1979 al 2013, al cap. 7006 di nuova istituzione, denominato: "Contributi in annualità sui mutui contratti degli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e di Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni" - sono così determinate: - L. 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1993; - L. 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003; - L. 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2013 ".

Art. 12

1. Per gli interventi previsti agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 55 è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 160.000.000 in termini di competenza e di lire 80.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 7530 denominato: " Stralcio al programma regionale di sviluppo. Interventi a favore dell' agricoltura".

Art. 13

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 575.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di cassa, per gli interventi di cui all' art. 1, lett. a), della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18 , con imputazione al cap. 7990 la cui denominazione è così modificata: " Contributo in conto capitale per l' assistenza tecnica e l' attività dimostrativa a favore di associazioni ed enti operanti in agricoltura ".

Art. 14

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 160.000.000 in termini di competenza e di lire 50.000.000 in termini di cassa, per la concessione delle provvidenze previste dall' art. 10, secondo comma della legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7 , con iscrizione al cap. 8040 denominato: " Contributi alle cooperative, consorzi di cooperative ed alle aziende associate per il pagamento degli assegni al personale tecnico".

Art. 15

1. E' autorizzata la reiscrizione, in termini di competenza e di cassa, sul cap. 9650 del bilancio 1979: " Concorso regionale per la formazione di strumenti urbanistici di progetti esecutivi per i centri storici", istituito con legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , della somma di lire 550.000.000 stanziata per le stesse finalità nel bilancio 1978 e non utilizzata al termine del decorso esercizio.

Art. 16

1. Per le finalità di cui all' art. 33 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , è autorizzata, per l' anno 1979, in termini di competenza e di cassa, la spesa di lire 50.000.000 con iscrizione al cap. 6045, di nuova istituzione, denominato: " Fondi per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali". La spesa suddetta è dichiarata obbligatoria ed inclusa nell' elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione dell' esercizio in corso.

Art. 17

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 50.000.000, in termini di competenza e di cassa, ad integrazione dello stanziamento del cap. 3770 denominato: " Contributi ad Enti ed Associazioni, indagini e ricerche, anche sperimentali, nel campo dell'agricoltura per incoraggiare il perfezionamento della meccanica agraria e la sua diffusione per l' impianto e la conduzione di campi dimostrativi, per le altre iniziative a carattere divulgativo ed anche ai privati per lo svolgimento di attività inerenti il progresso della meteorologia e l' aggiornamento di imprenditori e di maestranze operanti nel settore".

Art. 18

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 450.000.000 per contributi di attività alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e alle pro - loco, con imputazione al cap. 5300 del bilancio regionale dell' esercizio 1979.

Art. 19

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 20.000.000 per interventi di promozione turistica e per il turismo sociale con imputazione al cap. 5330 del bilancio regionale dell' esercizio 1979.

Art. 20

1. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dagli artt. 3 e seguenti della presente legge si provvede con la variazione di cui all' art. 2.

Art. 21

1. L' art. 9 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39 , concernente i contributi alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci è così sostituito:
 
" Per l' attuazione della presente legge è stabilito in lire 240.000.000 il limite di impegno per l' anno 1979. Il relativo onere farà carico ai bilanci degli esercizi dal 1979 al 2003 con imputazione al cap. 7000 denominato: "Contributo in annualità a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi a proprietà indivisa " .

Art. 22

1. Lo stanziamento di cui al cap. 9700, denominato: "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per l' adempimento di funzioni normali della Regione - spese di investimento", elenco n. 4 allegato al bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1979, è aumentato, complessivamente, di lire 440.000.000 così ripartiti:

1) per nuovi stanziamenti:
 
- al numero d' ordine 1/ bis, voce "Concorso regionale negli interessi per prestiti quinquennali d' esercizio erogati ai sensi dell' art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ": L. 200.000.000;
 
- al numero d' ordine 9/ bis, voce "Beni ambientali": L. 120.000.000;

2) per integrazione dello stanziamento di cui al numero d' ordine 9, voce "Cave e torbiere": L. 120.000.000.

Art. 23

1. In aumento allo stanziamento previsto al numero d' ordine 1, voce " Interventi in agricoltura (utilizzo fondi legge 403/ 77 )" del cap. 9710, elenco n. 5 allegato al bilancio regionale dell' esercizio 1979 e denominato: " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento" - è iscritta la somma di lire 2.195.000.000; lo stanziamento previsto al numero d' ordine 3, voce " Contributi ad aziende private per il trasporto pubblico di persone" dello stesso cap. 9710 viene ridotto di lire 100.000.000.

Art. 24

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli aumenti di spesa autorizzati con gli articoli 12, 13, 14 e 17 della presente legge si provvede con riduzione, di pari importo, per complessive lire 945.000.000, dallo stanziamento previsto al numero d' ordine 1 del cap. 9710 descritto al precedente art. 23.

Art. 25

1. Lo stanziamento di cui al cap. 6120, elenco n. 2 allegato al bilancio regionale dell' esercizio 1979 denominato: "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l' adempimento di funzioni normali della Regione - spese correnti" è aumentato, complessivamente, di lire 1.230.000.000 così ripartiti:

1) per integrazione dello stanziamento previsto al numero d' ordine 3, voce "Sistema informativo per programmazione e relazione annuale: L. 60.000.000;

2) per nuovi stanziamenti: al numero d' ordine 5/ bis, voce "Spese per l' attuazione del decentramento amministrativo": L. 1.170.000.000.

Art. 26

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento di spesa autorizzato con l' art. 18 si provvede, quanto a lire 250.000.000, con riduzione di pari importo, dallo stanziamento previsto al numero d' ordine 7 del cap. 6120 descritto all' articolo precedente e, quanto alla somma residua, di lire 200.000.000 con l' utilizzo di quota dell' avanzo finanziario dell' esercizio 1978 di cui all' art. 1 lettera d) della presente legge.

Art. 27

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento di spesa autorizzato con l' art. 19 si provvede con riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al numero d' ordine 8 del cap. 6120 descritto all' art. 25.

Art. 28

1. Lo stanziamento di cui al cap. 6121, elenco n. 3 allegato al bilancio regionale dell' esercizio 1979, denominato: "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti" è aumentato complessivamente di lire 100.000.000 per integrazione dello stanziamento previsto al numero d' ordine 1, voce "Piano dei trasporti".

Art. 29

1. E' abrogato l' art. 29 della legge regionale di bilancio 26 marzo 1979, n. 13.

Art. 30

1. La descrizione dei capitoli 3600 e 3650 della parte entrata del bilancio di previsione per il 1979 è così sostituita: - Cap. 3600: "Ritenute su competenze al personale per cessioni, pignoramenti, contributi volontari ecc. "

2. La descrizione del cap. 8260 dello stato di previsione della spesa è così sostituita: : "Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione a favore di operatori agricoli singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle Cooperative agricole (Art. 3, DL 24 febbraio 1975, n. 26 convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125 ) ".

3. Dalla descrizione del cap. 7580 della spesa sono eliminate le parole: "completamento, ripristino ed adeguamento funzionale di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione".

Art. 31

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.