ARTICOLO 1
1.
Alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio regionale per l' esercizio 1979 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A), B), C), D) ed E) allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
1.
E' disposto, limitatamente all' anno 1979, il rifinanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali elencate nella tabella F) allegata alla presente legge e per gli importi ivi indicati.
2.
Al relativo onere si fa fronte con le variazioni di cui al precedente art. 1.
ARTICOLO 3
1.
E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 3, secondo comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10
, il programma delle opere da ammettere ai benefici di cui al primo comma, lettera a), dello stesso articolo, relativamente all' importo di lire 2.938.500.000 iscritto in aumento del capitolo 8900 (tabella G allegata alla presente legge).
ARTICOLO 4
1.
La maggiore entrata iscritta al capitolo 550 " Quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" è destinata agli interventi indicati nella tabella H) allegata alla presente legge.