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Legge regionale 19 dicembre 1979, n.66


LEGGE REGIONALE n.66 del 19 Dicembre 1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 66 del 19 Dicembre 1979
Variazioni al bilancio preventivo regionale per l' esercizio finanziario 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 20/12/1979


ARTICOLO 1

1. Alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio regionale per l' esercizio 1979 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A), B), C), D) ed E) allegate alla presente legge.

ARTICOLO 2

1. E' disposto, limitatamente all' anno 1979, il rifinanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali elencate nella tabella F) allegata alla presente legge e per gli importi ivi indicati.

2. Al relativo onere si fa fronte con le variazioni di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, secondo comma, della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 , il programma delle opere da ammettere ai benefici di cui al primo comma, lettera a), dello stesso articolo, relativamente all' importo di lire 2.938.500.000 iscritto in aumento del capitolo 8900 (tabella G allegata alla presente legge).

ARTICOLO 4

1. La maggiore entrata iscritta al capitolo 550 " Quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" è destinata agli interventi indicati nella tabella H) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 5

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 2640 della spesa per le finalità di cui all' art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , sarà ripartito tra i Comuni dalla Giunta regionale con i criteri indicati nella legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 .

2. In relazione al disposto dell' art. 25 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , sono abrogate le norme che dispongono deleghe e finanziamenti contenute nelle leggi regionali 23 gennaio 1974, n. 6 e 6 marzo 1975, n. 11.

3. Sono abrogati il secondo e terzo comma dell' art. 22 della legge regionale 26 marzo 1979, n. 13 .

ARTICOLO 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.