ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'
art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, sono autorizzati, per il primo trimestre 1980, l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del progetto di bilancio per l' anno finanziario 1980 presentato al Consiglio regionale, limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.
2.
Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma.