ARTICOLO 1
1.
Entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede allo scioglimento del:
a)
Consorzio di bonifica del Trasimeno, istituito con decreto della Deputazione provinciale dell' Umbria del 3 aprile 1888 e riconosciuto come Consorzio di bonifica integrale dall'
art. 114 del RD 13 febbraio 1933, n. 215
;
b)
Consorzio Fossi, istituito con decreto della Prefettura di Perugia del 27 maggio 1900, n. 9172, con le modifiche approvate dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n. 3671 dell' 11 settembre 1975.
2.
Lo scioglimento è deliberato sentito il Consorzio interessato, il quale deve esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si deve ritenere positivo.
3.
Dalla data di esecutività della delibera di cui al precedente comma la Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi secondo quanto disposto al
successivo art. 2
.
ARTICOLO 3
1.
In attesa della legge di riforma delle autonomie locali, le funzioni già esercitate dagli enti soppressi sono delegate alla Provincia di Perugia, che le eserciterà d' intesa con gli enti locali interessati.
2.
La funzione di indirizzo e coordinamento è esercitata dalla Giunta regionale, alla quale la Provincia delegata deve presentare il rendiconto.
ARTICOLO 4
1.
All' onere per l' espletamento delle funzioni già esercitate dagli enti di cui all'
art. 1
della presente legge si fa fronte, per l' anno in corso, con lo stanziamento iscritto al cap. 5010 del bilancio regionale dell' esercizio 1979 e, per gli anni successivi, con lo stanziamento che sarà previsto nello stesso capitolo dei relativi bilanci.
2.
La spesa per il personale trasferito alla Regione a norma del
precedente art. 2
sarà imputata al cap. 280 dei bilanci regionali relativi agli esercizi dal 1979 in poi.