Legge regionale, 31 marzo 1980 , n.24


LEGGE REGIONALE, 31 Marzo 1980 n.24 del

Date di vigenza

03/04/1980 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 31 Marzo 1980 n. 24
Finanziamento integrativo per il ripristino delle attività didattiche negli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 02/04/1980

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 - recante provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 - è autorizzata, per l' anno 1980, la ulteriore spesa di lire 350.000.000 con imputazione al cap. 6651 del relativo bilancio.

ARTICOLO 2

1. All' onere suddetto è fatto fronte a norma dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 9710 del bilancio per l' esercizio 1979, come integrato con legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66 .

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della suddetta legge di contabilità.

ARTICOLO 3

1. Il finanziamento di cui all' articolo precedente viene ripartito ed assegnato ai sottoindicati Comuni così specificato: Comune di Cascia, palestra scuola media, lire 55.000.000; Comune di Ferentillo, scuola media, lire 3.000.000; Comune di Norcia, collegio scuola maschile, lire 114.000.000; Comune di Preci, palestra media - elementare, lire 75.000.000; Comune di Sellano, palestra elementare, lire 65.000.000; Comune di Spoleto, Istituto magistrale statale, lire 38.000.000.

2. Per la realizzazione delle opere, per l' affidamento dei lavori e per la erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Perugia, 31 marzo 1980

MARRI