Legge regionale, 31 marzo 1980 , n.24
LEGGE REGIONALE, 31 Marzo 1980 n.24 del
Date di vigenza
| 03/04/1980 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE, 31 Marzo 1980
n.
24
Finanziamento integrativo per il ripristino delle attività didattiche negli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
19 del
02/04/1980
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
Per le finalità di cui alla
legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2
- recante provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 - è autorizzata, per l' anno 1980, la ulteriore spesa di lire 350.000.000 con imputazione al cap. 6651 del relativo bilancio.
ARTICOLO 2
1.
All' onere suddetto è fatto fronte a norma dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 9710 del bilancio per l' esercizio 1979, come integrato con
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66
.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell' esercizio 1980 le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della suddetta legge di contabilità.
ARTICOLO 3
1.
Il finanziamento di cui all' articolo precedente viene ripartito ed assegnato ai sottoindicati Comuni così specificato: Comune di Cascia, palestra scuola media, lire 55.000.000; Comune di Ferentillo, scuola media, lire 3.000.000; Comune di Norcia, collegio scuola maschile, lire 114.000.000; Comune di Preci, palestra media - elementare, lire 75.000.000; Comune di Sellano, palestra elementare, lire 65.000.000; Comune di Spoleto, Istituto magistrale statale, lire 38.000.000.
2.
Per la realizzazione delle opere, per l' affidamento dei lavori e per la erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della
legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2
.
Perugia, 31 marzo 1980
MARRI