2.
Le facoltà di cui ai comma precedenti competono anche agli aventi causa elencati all' art. 14.
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 21 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8
, già modificato all'
art. 15 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 8
, è sostituito dal seguente: "
Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde, a chi ne ha diritto tra le persone indicate nell' art. 14, un contributo pari ad una mensilità dell' indennità consiliare per ogni anno di contribuzione con gli stessi criteri di cui all' art. 20/ bis
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.