Legge regionale 26 maggio 1980, n.52


LEGGE REGIONALE n. 52 del 26 Maggio 1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 52 del 26 Maggio 1980
Variazione al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1980.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 28/05/1980


Art. 1

1. Alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio regionale per l' esercizio 1980, approvato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 , sono apportate le variazioni di cui alle allegate tabelle A), B), C), D) ed E).

Art. 2

1. Per l' anno 1980 sono concesse le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) lire 500.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 62 (norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale. Delega ai Comuni) con iscrizione al cap. 960;

b) lire 163.708.380, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell' art. 1, ultimo comma, della legge regionale 11 maggio 1979, n. 20 , con iscrizione al cap. 3123, di nuova istituzione, denominato: " Integrazione della sovvenzione annua di esercizio per il servizio automobilistico svolto dalla Società Mediterranea Strade Ferrate Umbro - Aretine";

c) lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, per i contributi della Regione per il pagamento degli interessi sul credito d' esercizio alle imprese artigiane, previsti al titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 , con iscrizione al cap. 5580;

d) il limite di impegno di lire 100.000.000 per la concessione dei contributi di cui al titolo II della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 (Interventi per insediamenti turistici), con iscrizione delle relative annualità al cap. 9261 dei bilanci dal 1980 al 1999;

e) lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa per il contributo alla Società per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria previsto dalla legge regionale 27 agosto 1979, n. 50 , con iscrizione al cap. 9500.

2. Agli oneri suelencati si fa fronte con la variazione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata a partire dall' anno 1980 la gestione dello stanziamento iscritto al cap. 6020 della spesa "Imposte, tasse e altri oneri fiscali, nonchè spese contrattuali conseguenti all' assunzione di mutui mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati, fino all' importo massimo complessivo di lire 50.000.000.

Art. 4

1. All' ultimo comma dell' art. 5 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 , il richiamo alla legge 22 ottobre 1973, n. 36 (art. 7), è così sostituito " 22 ottobre 1973, n. 36 (artt. 7 e 8, quest' ultimo modificato con legge regionale 26 luglio 1977, n. 36 ) ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATI:

Allegati (Omissis)