Legge regionale 26 maggio 1980
(1), n.56
LEGGE REGIONALE n.56 del
26 Maggio 1980
(1)
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
n.
56
del
26 Maggio 1980
(1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
34 del
28/05/1980
ARTICOLO UNICO
1.
I punti nn. 14 e 15 del
secondo comma dell' art. 6 della legge 17 agosto 1979, n. 44
, sono sostituiti dai seguenti: "
14) tre rappresentanti delle Associazioni di autotrasporto di persone scelti dal Consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali; 15) tre rappresentanti delle Associazioni di autotrasporto di cose scelti dal Consiglio regionale su terne designate dalle singole organizzazioni regionali
".
2.
Dopo il punto n. 16 del comma suddetto aggiungere: "
17) un funzionario designato dalla Direzione generale della programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti
".
Note della redazione
(1) -
Abrogata dalla L.R. 18 novembre 1998, n. 37, art. 35