Legge regionale 29 maggio 1980, n.64


LEGGE REGIONALE n.64 del 29 Maggio 1980

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 64 del 29 Maggio 1980
Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11 . Strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 02/06/1980


ARTICOLO 1

1. L' art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11 , è abrogato.

2. Il terzo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11 , è sostituito come segue: " Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell' art. 2 è autorizzato lo stanziamento in bilancio della somma complessiva di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1993 ".

ARTICOLO 2

1. All' art. 19, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 , l' importo di " lire 345 milioni " è sostituito con l' importo di " lire 325 milioni " ed è soppresso il periodo: " 28 gennaio 1974, n. 11: garanzie fidejussorie per le strutture dell' infanzia - lire 20 milioni ".

2. Il totale di lire 345.000.000 è sostituito con il totale di lire 325.000.000.

ARTICOLO 3

1. Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11 , è autorizzato l' ulteriore limite di impegno di lire 20.000.000 a conto del bilancio 1980, con imputazione al cap. 6690.

2. Pari importo sarà iscritto nello stesso capitolo dei bilanci degli esercizi dal 1981 al 1999.

ARTICOLO 4

1. Al bilancio regionale dell' esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
 
Parte spesa
 
Variazioni in aumento
 
- Cap. 6690 competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000
 
Variazioni in diminuzione
 
- Cap. 6045 competenza L. 20.000.000 cassa L. 0
 
- Cap. 6140 competenza L. 0, cassa L. 20.000.000
 
totale competenza L. 20.000.000, cassa L. 20.000.000