ARTICOLO 1
Proroga dei termini
1.
All' art. 3, primo comma, le parole "
Entro quattro mesi
" sono sostituite come segue: "
Entro sette mesi
".
2.
All' art. 5, ultima parte, le parole "
entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro e non oltre il 31 ottobre 1980
".
3.
L' art. 26 è abrogato.
ARTICOLO 2
Interpretazione autentica
1.
Le domande di cui all' art. 14 e la documentazione ad esse allegata, ai sensi del terzo comma dell' art. 8, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1980.