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Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72


LEGGE REGIONALE n.72 del 10 Dicembre 1980 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 72 del 10 Dicembre 1980 (1)
Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 72 del 17/12/1980


Art. 1

Istituzione.

1. In attesa della disciplina organica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, è istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico - consultivo delle USL e degli altri Enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale.

2. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico - consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:

1) Consigli provinciali di sanità ;

2) Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

3) Comitato regionale per l' inquinamento atmosferico;

4) Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

Art. 2

Compiti.

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità :

1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamento;

2) esprime pareri non vincolanti su richiesta delle USL e degli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale;

3) fornisce alla Giunta regionale la consulenza tecnica espressamente richiesta;

4) formula proposte alla Giunta regionale in materie attinenti la tutela della salute.

Art. 3

Composizione.

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità è costituito con decreto del Presidente della Regione, che lo presiede o delega un assessore a tale compito, ed è composto da:
 
- 18 funzionari tecnici responsabili dei presidi o servizi sanitari delle USL di cui almeno 6 responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 12;
 
- 20 esperti, di regola di livello universitario, tra un esperto meteorologo, con particolari competenze per gli aspetti tecnici della prevenzione, della cura e della riabilitazione nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 13;
 
- 8 funzionari designati dalla Giunta regionale tra i responsabili dei servizi o settori degli Uffici regionali attinenti alla tutela della salute;
 
- 1 rappresentante della Sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando militare territoriale di cui è compresa la regione.

2. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 4

Organizzazione.

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.

2. Il numero delle sezioni, le loro competenze e l' attribuzione dei componenti del Consiglio a ciascuna di esse, sono fissate all' inizio di ogni triennio dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del Piano sanitario regionale.

3. La Giunta regionale può costituire all' interno del Consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico - sanitari fissandone la composizione e la durata.

4. Le funzioni di segreteria del Consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla Giunta regionale.

5. Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il Presidente della Giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:

1) per l' esercizio delle funzioni già svolte dal Comitato regionale per l' inquinamento atmosferico:

a) il Provveditore regionale alle opere pubbliche;

b) il capo dell' ispettorato della motorizzazione;

c) l' Ispettore di zona e il Comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

d) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione o suo delegato;

2) per l' esercizio delle funzioni già svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, dai seguenti componenti:

a) un rappresentante per ogni Provincia dell' AVIS se regolarmente costituita e funzionante;

b) un rappresentante di ognuna delle altre Associazioni di donatori esistenti e costituite nella regione con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità e di cui almeno due terzi donatori attivi.

6. All' inizio di ogni triennio il Consiglio provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente e le singole sezioni provvedono a nominare un presidente ed un vice presidente.

Art. 5

Funzionamento.

1. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si riunisce, in sessione ordinaria due volte l' anno nei mesi di aprile ed ottobre, in sessione straordinaria su decisione del presidente o su richiesta di almeno 2/ 3 dei componenti.

2. Le sezioni si riuniscono in dipendenza delle esigenze della propria attività su convocazione del proprio presidente o del presidente del Consiglio tecnico ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio tecnico di sanità e delle sue sezioni è necessaria la presenza della metà dei rispettivi componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. I componenti non di diritto che non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con pronuncia del Presidente della Giunta regionale.

6. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti si provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni.

7. Il Consiglio tecnico regionale per la sanità approva a maggioranza assoluta dei propri componenti un regolamento interno che disciplini anche l' attività delle sezioni, entro tre mesi dalla sua costituzione.

8. Fino alla emanazione del Regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme anche regolamentari previste dalle vigenti normative in materia di organismi consultivi ed in particolare il DM 10 maggio 1979 " Regolamento del Consiglio sanitario nazionale".

Art. 6

Indennità e finanziamento.

1. Ai componenti del Consiglio tecnico di sanità estranei alla Amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste dall' art. 6 della legge regionale 24 maggio 1974, n. 37 .

2. All' onere relativo previsto in lire 20.000.000 annue si farà fronte mediante imputazione al cap. 2265 del bilancio di previsione per l' anno 1980 denominato " Fondo per l' assistenza sanitaria regionale".


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 27 ottobre 2004, n. 19, art. 4, comma 1, lett. a)