Art. 1
(Modificazione della
legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
).
1.
All' art. 4, nono comma, dopo le parole: "
ove gli strumenti urbanistici vigenti
" sono inserite le seguenti: "
o la natura del terreno
".
2.
Al primo comma dell' art. 11 dopo le parole: "
gli interventi necessari per la riparazione
" sono inserite le seguenti: "
o la ricostruzione
".
3.
Dopo il settimo comma dell' art. 11 è aggiunto il seguente: "
Al ripristino di immobili su area diversa da quella di sedime si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell' art. 4
".
4.
All' art. 21 le parole: "
di un contributo pari al 2 per cento
" sono sostituite dalle seguenti: "
di un contributo pari al 4 per cento
".
5.
All' art. 22 sono aggiunti i seguenti commi: "
La documentazione a comprova delle spese sostenute dai Comuni deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro il 31 marzo 1981. Per i canoni di locazione di cui al primo comma, che i Comuni dovranno sostenere successivamente alla scadenza dal termine precitato, la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro due mesi dall' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, costruiti dagli IACP in attuazione del programma straordinario CER dell' anno 1978
".
Art. 2
Proroga di termini
1.
Il termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del
sesto comma dell' art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24
, è prorogato al 27 dicembre 1980.
2.
Il termine stabilito dall' ottavo comma dell' art. 11, per la presentazione della domanda di sovvenzione, nella sola ipotesi di cui alla letterea a) dell' undicesimo comma, è prorogato al 31 dicembre 1980.