ARTICOLO 1
1.
Fino all' entrata in vigore di un' organica disciplina delle funzioni regionali in materia di pesca, le sanzioni amministrative previste dalle leggi dello Stato per i seguenti divieti:
a)
pesca di pesci o di altri animali acquatici in epoca di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata o usando con metodi proibiti reti o attrezzi, anche se regolamentari;
b)
pesca di pesce o di altri animali acquatici che non hanno raggiunto la misura minima prescritta;
c)
pesca con reti o attrezzi vietati non compresi nell' elenco di quelli consentiti nella zona o non aventi le misure e caratteristiche previste nell' elenco stesso;
d)
pesca in località di bacini e corsi d' acqua dichiarati zona di frega per i pesci;
sono elevate, per quanto ai punti a), c), d), nel minimo da lire 8.000 a lire 50.000 e nel massimo da lire 40.000 a lire 300.000 e, quanto al punto b), nel minimo da lire 8.000 a lire 10.000 e nel massimo da lire 40.000 a lire 60.000.
2.
Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità dell' infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza, dell' età del trasgressore e dei mezzi di cattura usati. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni sono ridotte fino alla metà.
ARTICOLO 2
1.
I trasgressori ai divieti di cui al primo comma del precedente articolo incorrono, oltre che nelle sanzioni ivi previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:
a)
confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonchè , per i trasgressori ai divieti di cui alle lettere a), c), d) del precedente articolo, delle reti e degli attrezzi di pesca che siano serviti a commettere l' infrazione;
b)
ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da 3 a 24 mesi. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diversa dalla Regione dell' Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell' infrazione all' autorità che ha provveduto al rilascio, per l' adozione dei provvedimenti di competenza.
2.
Il Presidente della Provincia dispone a quali Enti o Comunità debba essere assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.