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Legge regionale 12 gennaio 1981, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 12 gennaio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1981 (1)
Sanzioni amministrative in materia di pesca.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 15/01/1981


ARTICOLO 1

1. Fino all' entrata in vigore di un' organica disciplina delle funzioni regionali in materia di pesca, le sanzioni amministrative previste dalle leggi dello Stato per i seguenti divieti:

a) pesca di pesci o di altri animali acquatici in epoca di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata o usando con metodi proibiti reti o attrezzi, anche se regolamentari;

b) pesca di pesce o di altri animali acquatici che non hanno raggiunto la misura minima prescritta;

c) pesca con reti o attrezzi vietati non compresi nell' elenco di quelli consentiti nella zona o non aventi le misure e caratteristiche previste nell' elenco stesso;

d) pesca in località di bacini e corsi d' acqua dichiarati zona di frega per i pesci;
 
sono elevate, per quanto ai punti a), c), d), nel minimo da lire 8.000 a lire 50.000 e nel massimo da lire 40.000 a lire 300.000 e, quanto al punto b), nel minimo da lire 8.000 a lire 10.000 e nel massimo da lire 40.000 a lire 60.000.

2. Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità dell' infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza, dell' età del trasgressore e dei mezzi di cattura usati. Per le infrazioni commesse da minori di anni 18 le sanzioni sono ridotte fino alla metà.

ARTICOLO 2

1. I trasgressori ai divieti di cui al primo comma del precedente articolo incorrono, oltre che nelle sanzioni ivi previste, nelle seguenti sanzioni amministrative:

a) confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati, nonchè , per i trasgressori ai divieti di cui alle lettere a), c), d) del precedente articolo, delle reti e degli attrezzi di pesca che siano serviti a commettere l' infrazione;

b) ritiro della licenza di pesca per un periodo variante da 3 a 24 mesi. Qualora il trasgressore sia in possesso di licenza rilasciata da autorità diversa dalla Regione dell' Umbria, il Presidente della Provincia competente per territorio provvede a dare comunicazione dell' infrazione all' autorità che ha provveduto al rilascio, per l' adozione dei provvedimenti di competenza.

2. Il Presidente della Provincia dispone a quali Enti o Comunità debba essere assegnato il materiale ittico confiscato che non sia stato rimesso in acqua.


Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 13 luglio 1983, n. 25, art. 38, comma 3