ARTICOLO UNICO
1.
Ai sensi dell' art. 15, ultimo comma, della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
sono autorizzati, per il primo trimestre 1981, l' accertamento e la riscossione delle entrate nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni aggiornate del bilancio per l' anno 1980, limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1980.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l' anno 1981, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.