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Legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 16 Gennaio 1981 (1)

Atto abrogato

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 5 del 16 Gennaio 1981 (1)
Interventi straordinari a favore della proprietà coltivatrice.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 21/01/1981


ARTICOLO 1

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette a favorire la permanenza nelle campagne dei lavoratori che abitualmente si dedicano alla diretta coltivazione della terra da cui traggono il sostentamento proprio e dei familiari a carico.

ARTICOLO 2

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo è istituito un fondo regionale straordinario per il biennio 1981/ 1982 di complessive lire 2.500 milioni di cui lire 2.000 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti agli Istituti autorizzati all' esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , della durata massima di anni trenta che possono essere concessi fino all' intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Organo della Regione incaricato della valutazione delle domande.

2. I mutui di cui al precedente comma sono concessi al tasso di interesse praticato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con DL 5 marzo 1948, n. 121, riconosciuta Ente pubblico a carattere nazionale con DPR 6 gennaio 1978, n. 13 .

ARTICOLO 3

1. I destinatari delle provvidenze di cui alla presente legge sono mezzadri, affittuari coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti e gli altri lavoratori in possesso dei requisiti di cui all' art. 2, comma primo, della legge 6 agosto 1954, n. 604 , cooperative agricole a proprietà e conduzione indivise istituite ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

2. Dalle agevolazioni sono esclusi i richiedenti che nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda hanno venduto fondi rustici della estensione superiore al 50 per cento rispetto a quella del fondo tipo che, stante ai piani di coltivazione attuati nella zona, è ritenuto necessario per la quotidiana occupazione del richiedente e dei familiari a carico.

3. Sono fatti salvi i casi di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria.

ARTICOLO 4

1. Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza secondo l' ordine di priorità di seguito stabilito:

1) ai richiedenti i quali, allo scopo di garantirsi la continuità del possesso del fondo goduto a mezzadria, in affitto, a colonia parziaria o a compartecipazione, ricorrono all' esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ad essi riconosciuto dall' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e dall' art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ;

2) ai richiedenti proprietari coltivatori diretti, aventi per scopo l' ampliamento e l' accorpamento della proprietà posseduta, con priorità alle richieste formulate nell' esercizio del diritto di prelazione, di cui all' art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 ;

3) alle richieste di affittuari coltivatori diretti, di mezzadri, coloni, compartecipanti non esercitanti il diritto di prelazione o di riscatto;

4) alle richieste di cooperative agricole costituite in base alla legge 285/ 1977 e alla legge regionale 42/ 1978 nonchè singoli giovani inseriti nelle graduatorie della suddetta legge nazionale;

5) alle richieste di cooperative agricole a proprietà e conduzione indivise costituite ai sensi del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577;

6) alle richieste delle altre categorie di operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 - comma primo - della legge 6 agosto 1954, numero 604 .

2. Il fondo per il quale si richiede il mutuo, in aggiunta ed altri eventualmente posseduti dal richiedente o familiari a carico, non può superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia del richiedente.

ARTICOLO 5

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge è fissato in anni dieci.

2. La estinzione anticipata del mutuo, la vendita del fondo acquistato o della proprietà preesistente, appartenente al titolare del mutuo od ai familiari a carico che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità dell' Organo tecnico preposto dalla Regione, circa la validità della nuova azienda, non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall' acquisto, fatte salve cause di forza maggiore sulle quali la Giunta regionale può adottare provvedimento motivato di revoca.

3. La vendita prevista dal precedente comma è autorizzata dalla Giunta regionale, alla quale vanno indirizzate le relative richieste.

4. La vendita parziale non autorizzata comporta la decadenza dai benefici creditizi e tributari accordati ai sensi della presente legge.

5. I fondi acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità da iscriversi a favore della Regione Umbria, di cui deve essere fatta menzione, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri medesimi.

6. Il vincolo suddetto può essere revocato, a domanda dagli interessati, con provvedimento della Giunta regionale, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettibilità per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

7. Durante il periodo del vincolo di indivisibilità trentennale, con provvedimento della Giunta regionale, possono essere autorizzate:

a) cessioni a qualunque titolo, quando la cessione stessa ha lo scopo di evitare al proprietario la procedura espropriativa in presenza di dichiarazione di pubblica utilità pronunciata, ai sensi delle disposizioni vigenti, dalla competente autorità. In tale ipotesi il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie oggetto della dichiarazione di pubblica utilità ;

b) permute aventi per scopo il miglioramento dell' organicità dell' azienda, ritenute idonee e necessarie dall' Organo tecnico della Regione. In tale ipotesi il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella pervenuta in permuta.

ARTICOLO 6

1. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e gli Istituti autorizzati al credito agrario verranno disciplinate:

a) la concessione delle anticipazioni agli Istituti di credito, nonchè la loro utilizzazione;

b) la misura del compenso di spettanza degli Istituti prescelti a copertura delle spese di amministrazione, degli oneri fiscali, contrattuali, ecc.;

c) le forme di garanzia a favore degli Istituti convenzionati, ivi compresa la previsione dell' eventuale trattamento prevista dall' art. 36, comma nono, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454 .

ARTICOLO 7

1. Le domande vanno presentate alla Giunta regionale - I dipartimento agricoltura - tramite i dipendenti servizi provinciali ai quali è affidata la istruttoria tecnico - economica e la emissione del parere tecnico.

2. I mutui sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

3. I decreti di concessione sono trasmessi, unitamente alla richiesta di mutuo e alla documentazione di rito, all' Istituto di credito convenzionato prescelto dal richiedente il mutuo.

ARTICOLO 8

1. Nella evasione delle domande a valere sulle disponibilità recate dalla presente legge va attribuita precedenza assoluta a quelle giacenti a tutto il 31 dicembre 1978 presso gli Uffici decentrati della Regione di Perugia e Terni nel rispetto delle priorità di cui all' art. 4.

ARTICOLO 9

1. La spesa per l' attuazione della presente legge sarà imputata nei bilanci degli anni dal 1981 al 1982, al cap. 8010, di nuova istituzione, da denominare: " Fondo regionale per la concessione ai lavoratori che abitualmente si dedicano alla diretta coltivazione della terra, di mutui e prestiti da destinare all' acquisto di fondi rustici". La stessa trova riferimento, nel bilancio pluriennale aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17 , al 2º settore, I programma, progetto E/ 2 e al 2º programma, progetto A/ 1.

2. All' onere di lire 2.000 milioni previsto per l' anno 1981 si fa fronte come segue:
 
- quanto a lire 500 milioni con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio, n. d' ordine 1), e secondo la procedura prevista dall' art. 26 - quinto, sesto e settimo comma - della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23;
 
- quanto a lire 1.500 milioni con lo stanziamento che sarà appositamente previsto nel fondo globale della quota del fondo comune per l' anno 1981 di cui all' art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa del bilancio 1981 a norma dell' art. 28, secondo comma, della legge di contabilità sopra richiamata.

4. Le somme provenienti dal pagamento, da parte dei beneficiari della presente legge, delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti per capitale ed interesse, saranno versate dagli Istituti di credito nelle casse della Tesoreria regionale, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione di cui al precedente art. 6. Gli Istituti di credito faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari e prestatari le corrispondenti annualità.

5. I fondi di cui al precedente quinto comma saranno iscritti nel cap. 3110 dell' entrata istituito con legge regionale 26 gennaio 1974, n. 7 e la cui denominazione, a far tempo dal 1981, sarà così sostituita: " Rimborso delle anticipazioni regionali per mutui e prestiti concessi dagli Istituti di credito a favore di operatori agricoli ".

ARTICOLO 10

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto applicabili, di cui alla legge 26 maggio 1965 , n. 590, al DPR 15 novembre 1965, n. 1390 , alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modifiche ed integrazioni.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note della redazione

(1)  - 

Abrogata dalla L.R. 24 ottobre 1989, n. 34, art. 12, comma 1