Atto abrogato
1. Al primo comma dell' art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , dopo le parole " composta da consiglieri comunali" sono aggiunte le parole " da consiglieri di Circoscrizione, per i Comuni che abbiano istituito le Circoscrizioni, o da esperti ".
2. Al settimo comma dell' art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 , dopo le parole "proprio rappresentante" sono soppresse le parole " tra gli eletti nelle rispettive liste ".
Abrogata dalla L.R. 14 gennaio 1985, n. 1, art. 12, comma 2