1. Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63 , vanno presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Il secondo e il terzo comma dell' art. 5 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 63 , sono così sostituiti: " 2. L' erogazione delle provvidenze di cui al comma precedente è disposta dalla Giunta regionale previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idonea documentazione di spesa. 3. I finanziamenti degli interventi di cui all' art. 2 lettera a) possono essere erogati secondo le modalità stabilite dall' art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58 ".
Norma transitoria.
1. Limitatamente al 1981 il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'articolo precedente è prorogato al 31 marzo.