ARTICOLO UNICO
1.
All' art. 20 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 - recante la normativa dei servizi pubblici di trasporto regionale - è aggiunto il seguente comma: "
Per gli anni successivi l' entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con la legge di bilancio, a norma dell' art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
".